Che cosa è l’ABF?

Nell’ordinamento italiano sono stati introdotti dei sistemi di composizione delle controversie alternativi al procedimento ordinario risultanti più rapidi, semplici ed economici.

Per la risoluzione di controversie tra clienti e intermediari finanziari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, o banche, esiste un procedimento stragiudiziale, dunque alternativo al procedimento ordinario, chiamatosi Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Esso è stato introdotto nell’ordinamento nel 2009 (dalla Banca d’Italia con un provvedimento recante le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”) in risposta all’art. 128 bis D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, T.U.B.), il quale impone alle banche e agli intermediari finanziari di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. (N. Soldati, Cittadini più tutelati dall’arbitro bancario per la risoluzione delle controversie, in Guida Normativa, luglio 2010, n.7, p. 1). Il procedimento stragiudiziale in esame rappresenta una facoltà di scelta del cliente, il quale desidera agire in giudizio nei confronti dell’intermediario finanziario, essendo libero di attivare una procedura di mediazione in generale presso un differente organismo. Tale facoltà è ammessa in virtù della specialità della mediazione bancaria rispetto alla mediazione in generale (disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28).

Come previsto dal T.U.B., il CICR (Comitato Iterministeriale per il credito e il consumo) con deliberazione n. 275/2008 ha determinato l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del procedimento.

Orbene, dal punto di vista soggettivo le controversie riguardano il cliente e l’intermediario finanziario e il primo può essere individuato come colui il quale ha, o ha avuto, con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari. Legittimata alla procedura non è solamente la persona fisica, ma anche l’imprenditore che ha o abbia avuto un rapporto contrattuale avente ad oggetto un servizio finanziario o bancario (V. Rigon, Arbitro bancario finanziario (ABF): il sistema stragiudiziale di risoluzione delle liti relative a operazioni, servizi bancari e finanziari con il cliente, in Riv. Dir. Banc., dirittobancario.it, 4, 2012, p.3).

La figura dell’intermediario finanziario, invece, comprende le banche, le Poste Italiane, in relazione all’attività di bancoposta, gli intermediari finanziari che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica, le banche e intermediari esteri che operano in Italia operazioni e servizi al pubblico come disciplinati dal titolo VI del T.U.B..

Dal punto di vista oggettivole liti che possono essere rimesse davanti all’ABF riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari con oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore al quale si riferiscono, o con oggetto la corresponsione di una somma di denaro non superiore ai € 100.00,00 (art. 2 comma 4, delib. CICR n. 275/2008) (M. Mariano, L’Arbitro bancario finanziario: un modello Adr che funziona, in www.guidaaldiritto.ilsole24ore.it, 22.7.2013, p.1). Restano escluse le liti, aventi ad oggetto risarcimento dei danni, che non siano diretta conseguenza dell’inadempimento, o della violazione dell’intermediario, le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l’intermediario oppure di contratti ad esso collegati.

L’art. 4 della delib. CICR n. 275/2008 ha previsto che, antecedentemente all’inizio del ricorso, vi sia un tentativo di conciliazione tra le parti tramite un reclamo all’intermediario incoraggiando così l’accoglimento della richiesta ed evitando il seguito della procedura.

Dal momento di ricezione del reclamo l’intermediario ha 30 (trenta) giorni per pronunciarsi e, nel caso di accoglimento, indicherà il termine per l’adempimento che, se non verrà rispettato, comporterà la possibilità di presentazione del procedimento davanti l’ABF; quest’ultima opzione sarà possibile anche nel caso in cui il reclamo venga rigettato, oppure non venga rispettata la scadenza dei 30 giorni per pronunciarsi, o infine, quando vi sia inerzia da parte dell’intermediario.

Nel momento in cui il reclamo non soddisfa il cliente quest’ultimo potrà presentare domanda davanti all’ABF secondo quanto stabilito dall’art. 5 delib. CICR n. 275/2008, purché non siano trascorsi 12 mesi dalla presentazione del reclamo.

La possibilità di rivolgersi all’ABF è limitata al cliente, avendo l’intermediario solamente la legittimazione passiva. Questo, dunque, non potrà estendere il thema decidendum attraverso domanda riconvenzionale (G. Guizzi, L’arbitro bancario finanziario nell’ambito dei sistemi di ADR: brevi note intorno al valore delle decisioni dell’ABF, in Società, 2011, p. 1220).

Nel caso in cui siano trascorsi 12 mesi, il cliente non perde il diritto sostanziale che vuole far valere, e, se intende presentarsi davanti l’ABF, dovrà anticipatamente produrre un nuovo reclamo.

Il ricorso viene presentato tramite la procedura online del portale dell’ABF rappresentando un sistema particolarmente veloce e semplice.

Il ricorso sarà possibile presentarlo in modalità cartacea solamente nel caso in cui il cliente voglia ricorrere verso uno o più intermediari, oppure nei confronti di un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, oppure verso i confidi ex art. 112 T.U.B, il ricorso scritto può essere depositato sia presso ogni filiale della Banca d’Italia sia presso la segreteria tecnica del collegio nella cui zona di competenza territoriale il cliente ha la propria sede o residenza. Tale modalità però sarà ammissibile solo fino il 30 giugno 2019.

Il ricorso dovrà contenere con chiarezza: l’esposizione dei fatti, le argomentazioni di diritto e la pretesa che si vanta nei confronti dell’intermediario (V. Sangiovanni, Arbitro bancario finanziario: regole procedurali e poteri decisori, in www.altalex.it, marzo 2014, p.12).

Sebbene il procedimento in esame sia un procedimento stragiudiziale con facoltà di presentazione del ricorso solamente da parte di una delle parti, il contradditorio è garantito tanto che gli intermediari, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, trasmettono le proprie controdeduzioni alla segreteria tecnica (art. 5, comma 3, delib. CICR n. 275/2008).

Il collegio, composto da cinque membri che possiedono i requisiti di professionalità, integrità, esperienza e indipendenza, si pronuncia  entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto le controdeduzioni dell’intermediario o, in mancanza, dalla scadenza del termine per presentarle.

Il ricorso sarà ammissibile se non vengono rispettati i requisiti richiesti per la presentazione del ricorso, ossia se vi sarà un superamento della soglia di € 100.000,00, la materia non rientra nell’oggetto di competenza dell’ABF, oppure quando non è stato antecedentemente presentato ricorso.

Il collegio, d’ufficio o su istanza di parte, può interrompere il procedimento se il ricorrente comunica che ha aderito o promosso un tentativo di conciliazione o mediazione in relazione alla medesima controversia. Se i tentativi posti in essere non vanno a buon fine il procedimento di fronte al collegio può essere ripreso senza la necessità di un ulteriore reclamo poiché il meccanismo dell’arbitrato bancario ha carattere decisorio e non di conciliazione (art. 6, comma 4, delib. CICR n. 275/2008).

Infine, il procedimento può essere dichiarato estinto se la controversia viene sottoposta all’autorità giudiziaria, ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, poiché l’estinzione deve essere pronunciata solo se nell’interesse del ricorrente.

Il ricorso è solamente documentale senza la presenza di parti e testimoni.

La decisione del ricorso è motivata e comunicata entro 30 giorni dalla pronuncia alle parti. Essa viene presa secondo dirtito e motiviata solamente sulla base della documentazione prodotta (art. 6, comma 5, delib. CICR n. 275/2008).

Il ricorso potrà essere accolto totalmente, o in parte, e successivamente all’accoglimento l’intermediario è tenuto ad adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia, ovvero nel termine previsto dalla stessa (art. 6, comma 6, delib. n. CICR 275/2008).

La decisione presa dal collegio non è oggetto di esecuzione forzata, ma l’unica conseguenza all’inadempienza dell’intermediario, sia totale sia parziale, è la pubblicazione presso il sito dell’ABF di tale mancanza, seguendo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia (art. 6, comma 7, delib. CICR n. 275/2008).

Infine, l’art. 6, comma 8, delib. CICR n. 275/2008 prevede la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria e tale facoltà viene concessa sia al cliente, sia all’intermediario, a differenza di quanto stabilito per il procedimento in esame che riconosce la legittimità attiva solo al cliente.

Nel caso in cui la pronuncia del collegio contenga degli errori non sostanziali le parti interessate potranno richiedere alla Segreteria tecnica del collegio, entro 30 giorni dalla comunicazione, una correzione agli errori materiali, di calcolo od omissioni.

(Per confronto si veda V. Rigon, Arbitro bancario finanziario (ABF): il sistema stragiudiziale di risoluzione delle liti relative a operazioni, servizi bancari e finanziari con il cliente, in Riv. Dir. Banc,, dirittobancario.it, n. 4, 2012; V. Sangiovanni, Arbitro bancario finanziario: regole procedurali e poteri decisori, in www.altalex.it, febbraio, 2018; E. Capobianco, Mediazione obbligatoria e Arbitro bancario finanziario, in www.judicium.it; www.arbitrobancariofinanziario.it).

Dott.ssa Giulia Sari

Trainee Lawyer

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