Il danno alla persona causato da condizioni anomale del manto stradale

Come è noto il Comune e/o l'Ente sono custodi delle strade che percorriamo piedi o con mezzi di trasporto privati.

L’art. 2051 c.c. dispone che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito», ovvero quel evento imprevedibile ed interruttivo del nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso. Affinché il custode sia esonerato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., deve provare che «il fatto presenti i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito» (Corte Cass. sez. VI, 30/9/2014, n. 20619). Dunque, vige una presunzione di responsabilità in capo al custode, il quale avrà l’onore di provare il caso fortuito per escludere una propria responsabilità ma, prima di ciò, il danneggiato ha l’onere di provare il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.  Per quanto concerne i  casi di sinistri o cadute dovute alla situazione di pericolo creata dalla natura della strada, l’Ente pubblico proprietario o il gestore della strada stessa, aperta al pubblico transito, sono considerati responsabili ex art. 2051 c.c., salvo che dia la prova dell’imprevedibilità dell’evento e la difficoltà temporale d’intervento (Corte Cass., sez. III, 12/4/2013, n. 8935).

L’Ente pubblico si presume responsabile nel caso in cui i sinistri siano riconducibili a «situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione» (Corte Cass. civ., sez. III, 20/11/2009, n. 24529), è invece esclusa, quando si è provato il caso fortuito, inteso come alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile (Corte Cass. civ., sez. III, 20/11/2009, n. 24529, oppure quando  il sinistro sia dovuto alle modalità di guida del conducente, anche in presenza di un pericolo evidente, in quanto avrebbe dovuto prevedere la pericolosità, dunque, la sua condotta è ragione esclusiva del fatto dannoso (Corte Cass., sez. VI, 11/5/2017, n. 11753).

Qualora un guidatore di un ciclomotore abbia perso il controllo del mezzo a causa dello scivolamento in una lastra di ghiaccio creatasi sul manto stradale e dovuta alla perdita d’acqua di un tubo, in tal caso vige in capo al Comune  una responsabilità ex art. 2051 c.c., salvo la prova da parte dell’Ente del caso fortuito ovvero che, a causa dell’imprevedibilità dell’evento, era risultato impossibile intervenire immediatamente (a favore di tale opinione si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con l’ordinanza 4643/2017).

La sentenza della Corte Cass, civ. sez. III, 12/07/2018, n.18325 ha individuato come responsabile il Comune, anche nel caso di stipula di «un contratto d’appalto avente ad oggetto l’esecuzione di lavori sulla pubblica via, in quanto non priva l'Amministrazione committente della qualità di custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c.». Inoltre, sottolinea che «l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima».

Dott.ssa Giulia Sari

Trainee Lawyer

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