Il Trust: brevi cenni.

Il trust è uno stumento giuridico conosciuto ed utilizzato da secoli in Inghilterra, negli Stati uniti, in Canada, in Australia ed in molti paesi già colonie inglesi (per es. Cipro), per proteggere beni o diritti del disponente (settlor) dalle proprie vicende personali o dall’azione di terzi.

In linea di massima la struttra tipo del trust è la seguente: un rapporto fiduciario in virtu del quale un dato soggetto, denominato amministratore del trust (o “trustee”), al quale sono attribuiti i diritti e i doveri di un vero e proprio proprietario, gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto, denominato disponente (o “settlor”), per uno scopo prestabilito o un fine, purchè lecito e non contrario all’ordine pubblico, nell’interesse di uno o più beneficiari (Art. 2 della Legge 16 ottobre 1989, n. 364: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aja il 1° luglio 1985.).

La norma precisa altresì: a) che i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee (sia nel caso in cui siano a lui intestati, sia nel caso in cui siano intestati ad altra persona); b) che il trustee ha il potere-dovere di amministrare o disporre dei beni secondo quanto previsto dall’atto costitutivo o dalla legge; c) che non è incompatibile con l’esistenza del trust il fatto che il costituente si riservi alcune prerogative o che al trustee siano riconosciuti alcuni diritti come beneficiario.

Si può dire, semplificando, che il trust è una proprietà finalizzata, avendo il trustee l’obbligo di esercitare il diritto secondo la funzione e le finalità per la quale esso ne è divenuto formale titolare.

Come nel caso de quo il fine può consistere nella protezione e nel sostegno dei beneficiari (per es. figli, nipoti, disabili, anziani o animali) individuati o individuabili; oppure per il raggiungimento di uno scopo (per es. far fronte ad una malattia improvvisa o ad un evento inabilitante che colpisca il propritario del bene).

Nel primo caso si ha un trust con beneficiari, cioè un trust con il quale il disponente beneficia uno o più soggetti (persone fisiche o giuridiche), prevedendo nell’atto istitutivo che, alla cessazione del trust, essi divengano i titolari dei beni e delle utilità prodotte dal patrimonio in trust (detto anche “trust fund”).

Nel secondo caso si ha un c.d. trust di scopo (purpose trust), cioè un trust nel quale non esiste la figura del beneficiario, ma che viene istituito per il mero perseguimento di una finalità solitamente benefica o, più in generale, per raggiungere uno scopo determinato, possibile e non contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.

L’atto istitutivo del trust (o “deed of trust”) è unilaterale, e la forma scritta è richiesta solo ad probationem. Tuttavia, molte leggi sul trust ( per es. le leggi di Jersey e di Malta) prescrivono invece che, indipendentemente dalla natura dei beni che il diosponente conferisce in trust, l’atto istitutivo debba essere redatto, a pena di nullià, in forma scritta.

Non sempre la struttura del trust è trilatera, potendo verificarsi che il disponente (settlor) designi sé stesso come beneficiario, o come trustee (c.d. trust autodichiarato).

L’effetto più importante che il trust produce è rappresentato dalla cosiddetta segregazione patrimoniale: i beni in trust sono cioè “ blindati”.

Questo significa che i beni posti in trust costituiscono patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponenete, del trustee e dei beneficiari.

La segregazione fa sì che i beni in trust non possano essere aggrediti dai creditori personali del trustee, del dispondente e dei beneficiari, con la conseguenza che , di regola e fatte salve specifiche situazioni patologiche, l’eventuale fallimento di chiunque fra essi non vedrà ricompresa nella massa attiva fallimentare i beni in trust.

Il trust deve essere fatto, a pena di nullità, in un Paese che riconosca giuridicamente il valore dello stesso. Anche il cittadino italiano dal 1 gennaio 1992, data di entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, può istituire in Italia un proprio trust determinando il contenuto nel deed of trus(c.d. trust interno).

L’art. 6 della Legge 16 ottobre 1989, n. 364: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aja il 1° luglio 1985, prevede che il trust è regolato anzitutto dalla legge scelta dal costituente o, in mancanza di essa, dalla legge con cui il negozio istitutivo del trust ha più stretti legami (luogo di amministrazione, situazione del beni, residenza del trustee, e altro ancora).

E’ consentito inoltre prevedere che alcuni aspetti del trust siano disciplinati in parte da una legge e in parte da quella di un altro paese.

E’ fuori  di ogni dubbio che, in base alla Convenzione, possa essere riconosciuto in Italia un trust costituito all’estero, o possa costituirsi in Italia un trust  per beni situati all’estero, o che cittadini stranieri possano costituire in Italia un trust su beni situati in Italia.

Per determinare a quale soggetto del trust vadano notificati gli atti giudiziari ritengo necessario riportare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28363/11 e Cass. n. 16605/10) secondo il quale “il pignoramento (nella specie immobiliare) eseguito (sia con riguardo alla notifica sia con riguardo alla trascrizione) nei confronti di un trust (e non del trustee) determina la mancata instaurazione del rapporto processuale. Ciò in quanto il trust deve ritenersi un soggetto giuridico inesistente. La relativa nullità dell’atto di pignoramento è rilevabile d’ufficio dal giudice dell’esecuzione”.

Così si è espresso anche il Tribunale di Reggio Emilia con l’ordinanza del 25/3/2013 nell’ambito di un processo di esecuzione. Il Giudice rilevava d’ufficio l’invalidità del pignoramento immobiliare, in quanto notificato e trascritto nei confronti di un trust e non già nei confronti del trustee. Infatti, il pignoramento eseguito nei confronti di un trust determina la mancata instaurazione del rapporto processuale. Ciò in quanto il trust deve ritenersi un soggetto giuridico inesistente.

Alla luce di tali presupposti, essendo stato proposto nei confronti di un soggetto inesistente, il Tribunale ha ritenuto di poter dichiarare ex officio la nullità del pignoramento, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.6070 del 12/3/2013, che ha stabilito che “ove la possibilità di assumere la veste di parte (per il destinatario della chiamata in giudizio) faccia difetto, si è in presenza di un giudizio che, per inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rileva strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo: donde l’inammissibilità dell’atto che lo promuove”.

In un altro caso il Tribunale di Ravenna nella Sentenza n. 750/2017 dell’8 agosto 2017 dichiarava l’inefficacia dell’atto di precetto notificato al Trustee senza qualificare quest’ultimo come tale, per carenza di legittimazione passiva in capo al medesimo.

In tale pronuncia, il Tribunale di Ravenna osserva, in particolare, che, sebbene il Trustee sia l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, “non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto”, “non può dimenticarsi che il trust, pur non essendo dotato di personalità giuridica, è pur sempre un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato”. Ne consegue che, se l’esecuzione forzata deve essere intrapresa nei confronti del patrimonio in Trust, è necessario che l’atto di precetto sia notificato al Trustee nelle citate vesti, poiché, diversamente, non risulta possibile individuare l’«insieme di beni e rapporti» rispetto ai quali può essere svolta l’attività esecutiva.

Pertanto, secondo quanto stabilito nella decisione in esame, l’atto di precetto è inefficace se la notifica del medesimo è diretta al Trustee senza la specificazione della sua qualifica, poiché tale notifica “rende incerto l’ambito di efficacia della futura azione con riferimento ai beni sui quali la stessa è diretta”.

Infine, all’indirizzo web https://www.tedioli.com/trust_jersey_law.pdfpuò trovare il testo tradotto in italiano della Legge di Jersey, isola del canale che regola il trust nel caso in esame.

Dott. Emanuele Giungi

Trainee lawyer

 

Condividi

Articoli recenti

Archivi

Tags