Istanza di liquidazione giudiziale e accesso al Fondo TFR

Gentile Lettore, come ben saprai il Legislatore ha negli ultimi anni modificato diverse volte la normativa in materia di fallimento, ora chiamato "liquidazione giudiziale", a partire dall'istanza introduttiva: si allega un modello. istanza liquidazione giudiziale

Per esigenze di completezza si segnala che la liquidazione giudiziale è disciplinata principalmente dal Titolo V del CCII (D.lgs. 14/2019, articoli 121 e seguenti), come modificato dai successivi decreti correttivi (D.lgs. 147/2020, D.lgs. 83/2022 di attuazione della direttiva UE 2019/1023, e D.lgs. 136/2024 “Correttivo-ter”). Le norme della vecchia legge fallimentare (R.D. 267/1942) continuano ad applicarsi solo ai ricorsi depositati prima del 15 luglio 2022, mentre per le procedure iniziate dopo tale data si applica esclusivamente il CCII. Va evidenziato che termini tradizionali come fallimento e fallito sono stati abbandonati dal legislatore per attenuare lo stigma: oggi si parla di liquidazione giudiziale e debitore assoggettato.

Tralasciando l'esposizione dei presupposti oggettivi e soggetti dell'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale si allega un recente provvedimento di accoglimento.sentenza liquidazione giudiziale

Il nostro Studio assiste i Lavoratori che vantano crediti nei confronti di società assoggettabili a liquidazione giudiziale, sia nella fase avanti iil Tribunale competente che nella successiva di accesso al Fondo di Garanzia TFR in presenza dei presupposti di Legge.

Infine, si rammenta che l'Avv. Carlo Coppola è iscritto al n. 13157 del Registro Nazionale degli incarichi di Curatore, Commissario Giudiziale e Liquidatore giudiziale.

 

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