Un caso avanti il Tribunale Federale Territoriale: la responsabilità oggettiva ex art. 6 CGS.

Caro Lettore, si vuole esaminare una questione di particolare importanza affrontata recentemente dal nostro Studio in materia di diritto sportivo: il deferimento di una società di calcio avanti il Tribunale Federale Territoriale presso il CR Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti per questioni attinenti ai rapporti fra atleti in contesti extra sportivi.
Si fa rilevare che il nostro Studio depositava memoria difensiva ai sensi dell'art. 95 CGS, di cui si allega un fan simile ad uso degli operatori del settore, e presenziava alla discussione orale tramite sistemi audiovisivi, sostenendo che i comportamenti tenuti dai propri tesserati in ambito extra sportivo non possono comportare la responsabilità oggettiva della società di appartenenza.
Questo principio è stato confermato da granitico orientamento secondo cui vi è estraneità della società di appartenenza se la condotta del tesserato ”...è stata assunta nell’ambito della sua vita privata, all’infuori dalla sfera di controllo della sua società di appartenenza...” (FIGC – LND, Comitato Regionale Lazio, Stagione Sportiva 2023/2024, Comunicato Ufficiale n. 119 del 27/10/2023). Tali principi sono da tempo confermati da orientamento granitico sul punto (cfr. Deferimento del Procuratore federale a carico di Società SS Lazio S.p.a. con nota n. 13754/995 pf16-17 GM/GP/ma del 12/6/2017; Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 241/C del 23.4.2007; Commissione Disciplinare Nazionale presso Lega Professionisti Serie A, nota n. 680/460pf06-07/SP/ma dell’8.10.2007).
Inoltre in ambito sportivo si fa rilevare che la responsabilità oggettiva non si applica a casi analoghi per stessa volontà del Legislatore, che viene, invece, attribuita a seguito dell’accertamento di determinate condotte soggettive: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (art. 4 CGS); dichiarazioni lesive rilasciate da un tesserato (art. 23 CGS); violazione del divieto di scommesse (art. 24 CGS); inosservanza degli obblighi inerenti alle misure di prevenzione di fatti violenti (art. 25 CGS); fatti violenti dei sostenitori (art. 26 CGS); comportamenti discriminatori (art. 28 CGS); illecito sportivo (art. 30, comma 4 CGS); inottemperanza all’obbligo di denuncia in materia d’illecito sportivo (art. 30, comma 7, CGS); violazioni in materia gestionale ed economica (art. 31 CGS); violazioni in materia di tesseramento (art. 32 CGS).
Da un punto di vista pratica si suggerisce di verificare sempre con puntualità e precisione l'atto di deferimento e la descrizione dei fatti ivi contenuti, compreso il nesso di causalità fra l'atto compiuto dal tesserato e la responsabilità oggettiva della società di appartenenza: infatti, come prevede la giurisprudenza sul punto, “il principio della responsabilità oggettiva necessita di temperamenti, sia pure rigorosamente interpretati, avuto riguardo ad un esame non formalistico, ma sostanziale dell’effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società” che non può e non deve confliggere con l’altro principio cardine per cui “la responsabilità oggettiva consegue in termini automatici e legali a quella materiale del responsabile fisico, e non può, quindi, in nessun caso, essere elusa, ma solo graduata e misurata nei suoi limiti quantitativi sanzionatori”. (Decisione C.F.A. - Sezioni Unite, C.U. n. 78/CFA del 22 gennaio 2018; Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - Sezione Prima, n. 52/2019; Decisione CFA, Comunicato Ufficiale n. 124/CFA del 19 maggio 2016; C.U. n. 101/CDN (2011/2012) del 18 giugno 2012; C.U. n. 029/CGF, di cui al C.U n. 068/CGF (2012/2013) del 20 agosto 2012).
Nonostante le corpose argomentazioni il Tribunale Federale Territoriale respingeva la tesi difensiva del nostro studio, sostenendo l'esistenza di un legame logico-giuridico fra evento extra calcistico e responsabilità oggettiva della società di appartenenza decisione tribunale federale
La decisione non è stata impugnata.
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