La responsabilità del ristoratore in caso di furto all’interno del locale

Si affronterà in particolare la circostanza di furto subito dall’avventore all’interno del ristorante.

Tale situazione è tutelata dagli artt. 1783 e ss. che, nonostante dal punto di vista strettamente normativo siano dedicati alla responsabilità dell’albergatore, tramite la loro estensione analogica garantita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, operano a favore anche di altre categorie di imprenditori, tra cui i titolari di pensioni, trattorie, stabilimenti balneari e simili.

 Tali disposizioni prevedono una responsabilità dell’albergatore per l’eventuale sottrazione delle cose portate in albergo, escludendo il risarcimento “quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

2) a forza maggiore;

3) alla natura della cosa.

L’art. 1227 c.c. sancisce inoltre che il risarcimento deve essere diminuito tutte le volte in cui il danno è stato determinato anche dal comportamento colposo della parte danneggiata (in tal caso, l’indennizzo viene diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate).

Per fornire un quadro completo e intendere come tali norme debbano essere messe in pratica nella situazione in oggetto è necessario distinguere tre casistiche:

  1. A) oggetti di cui è normale che il cliente si liberi per il miglior godimento della prestazione offertagli dal ristoratore.

È il caso, per esempio, di un cappotto, un cappello, un ombrello: verrebbe assai difficile pensare, infatti, all’avventore di un locale che, anche per consumare un panino, resti con il soprabito ancora indossato o sulle gambe, oppure il cappello in testa o l’ombrello ancorato al braccio. Per tali tipi di beni, anche se non consegnati direttamente al ristoratore, sussiste la responsabilità di questi per l’eventuale furto avvenuto nel locale, come confermato anche dalla Suprema Corte (Cass. n. 8268/1987; Giudice di Pace di Napoli n. 319/2015);

  1. B) oggetti, invece, che ben possono restare sotto la diretta sorveglianza del proprietario perché non costituiscono intralcio per la consumazione del pasto.

Per il furto di questi ultimi, invece, il titolare del locale non è responsabile, essendoci il presupposto della diretta vigilanza del cliente ad elidere la responsabilità del ristoratore. Tra questi oggetti v’è senza dubbio la borsa, che nonostante possa essere d’intralcio al pasto, è considerata tra le cose sotto diretta sorveglianza del cliente e per il cui furto dovrà essere ascritta a quest’ultimo, per negligenza o disattenzione, la responsabilità (Trib. Milano n. 4342/2012).

  1. C) oggetti che, nonostante siano stati affidati al ristoratore o ad un suo dipendente, siano situati in un luogo accessibile e controllabile dal cliente.

In tale circostanza è stato ritenuto configurabile il concorso di colpa del cliente. Il presupposto necessario ad individuare se la responsabilità di cui deve rispondere il ristoratore sia piena o attenuata è rappresentato dall’individuazione dell’intenzione delle parti: se il cliente ha inteso affidare l’oggetto “alla custodia” del ristoratore la responsabilità di questo sarà piena, se il ristoratore invece si è limitato a prestargli una “cortesia conforme agli usi” la responsabilità di cui dovrà rispondere sarà attenuata per concorso di colpa del cliente (Cass. n. 1537/97).

Sulla scorta di quanto esposto le differenze tra la responsabilità dell’albergatore e quella del ristoratore possono essere così riassunte: l’obbligo che incombe sull’albergatore per le cose portate in albergo dal cliente è più esteso (salvo le limitazioni di cui all’art. 1785 c.c.), mentre quello che incombe sul ristoratore è più limitato, considerate le differenze strutturali e di modalità di godimento ed esecuzione delle prestazioni.

Dott. Alessandro Maggi

Trainee Lawyer

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