La responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.

Nel presente articolo di analizzerà l'art. 96, 1° comma, c.p.c., individuando, in particolare, presupposti e giurisprudenza.

Il primo comma della norma in esame recita: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”.

La responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie.

Alla presenza di determinati presupposti di legge, la suddetta responsabilità prevede come sanzione la condanna della parte soccombente, oltre che alle spese legali, anche al risarcimento dei danni.

Coerentemente con la sua natura risarcitoria, la responsabilità aggravata prevista dal primo comma dell'art. 96 cpc è ancorata alla domanda della parte interessata, essendo esclusa la pronuncia d'ufficio; inoltre, la parte vittoriosa che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento "oggettivo" e di quello "soggettivo" della fattispecie (cfr Cassazione civile sez. lav., 27/11/2007, n.24645 in Giust. civ. Mass. 2007, 11 e Giust. civ. 2008, 4, I, 906).

Si analizzano nel dettaglio i due elementi:

  1. a) ilpresupposto soggettivoè costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente, ovviamente riferiti all’esercizio dell’azione o alla resistenza in giudizio.

La mala fedesi fa generalmente consistere nella consapevolezza del proprio torto, ovvero nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione. In altre parole, si tratta del comportamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione, la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato.

La colpa grave, invece, viene individuata nella omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese.

È importante sottolineare che, affinché la parte soccombente sia condannabile per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate. (cfr. di recente Corte appello Napoli sez. VIII, 13/02/2020, n.679).

  1. b) ilpresupposto oggettivocostituito dall’esistenza e dall’entità di un danno concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa, nonché il nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso (prova da parte dell'istante sia dell'anche del "quantum debeatur”).

I dannipossono essere liquidati nella sentenza che chiude il giudizio e il giudice può provvedervi anche d'ufficio. A tal fine è necessario che la parte che chiede il risarcimento dia la prova sia dell'ansia del quantum debeaturo almeno che tali elementi siano desumibili dagli atti di causa.

Si è espressa in questo senso anche la Suprema Corte, secondo cui: “Il secondo presupposto richiede, invece, l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'an che del "quantum debeatur", il che non osta a che l'interessato possa dedurre, a sostegno della sua domanda, condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, potendosi desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 cost.) e della l. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (…), causano "ex se" anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cassazione civile sez. lav., 27/11/2007, n.24645 inGiust. civ. Mass. 2007, 11 e Giust. civ. 2008,4, I, 906)

Ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da lite temeraria, in assenza di parametri normativi, gli elementi che vengono in rilievo sono diversi e si possono ricavare da “a) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa della parte soccombente; b) dalle modalità attraverso le quali si realizza la condotta di abuso del processo; c) dalla gravità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, sia in termini di aggravio del lavoro complessivo del magistrato, che di incidenza sulla durata del singolo processo, sia in relazione alle ripercussioni negative che tale condotta ha prodotto sulla parte risultata vittoriosa” (Tribunale Vasto, 03/10/2019, n.293, in Redazione Giuffrè 2019).

Si comprende bene come, in presenza di fattispecie di responsabilità aggravata così costruite, che impongono alla parte vittoriosa oneri probatori così gravosi, le figure di responsabilità aggravata previste nei primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. abbiano avuto e abbiano – nella pratica – un'applicazione molto limitata.

A fronte delle difficoltà applicative, il legislatore è intervenuto configurando, col terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (art. 45, comma 12), una nuova figura di responsabilità aggravata.

Con la nuova disposizione, il legislatore del 2009 ha inteso generalizzare ed estendere ad ogni grado di giudizio la possibilità per il giudice di reprimere l'abuso del processo con una condanna di tipo sanzionatorio in favore della parte vittoriosa.

L'ampia formulazione del comma 3 consente, inoltre, al giudice di emettere condanna anche d'ufficio della parte soccombente (e quindi a prescindere da una specifica domanda in tal senso) al pagamento, a favore della controparte, di una 'somma equitativamente determinata' e quindi sganciata dalla prova del quantum del danno riportato dalla parte vittoriosa.

Sul punto ritengo opportuno riportare una massima della Corte di Cassazione: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27623 del 21 novembre 2017 in www.dejure.it).

Analizzata la fattispecie della responsabilità aggravata ex art. 96, 1° comma, c.p.c. in questa seconda parte del testo si vuole esaminare la giurisprudenza di merito per descrivere il caso di opposizione al decreto ingiuntivo in cui l’opponente abbia proposto l’opposizione soltanto per procrastinare il termine dell’esecuzione, conseguendone il diritto all’accoglimento della domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c da parte dell’opposto.

La dimostrazione della malafede o colpa grave dell'opponente e della conseguente strumentalità dell’atto di opposizione si basa su sette punti:

1) Fissazione di un termine a comparire lunghissimo.

Sull’argomento si riporta una massima del Tribunale di Napoli: “La pretestuosità dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed il fine palesemente dilatorio della stessa, evincibile non solo dalla genericità delle eccezioni sollevate in citazione ma anche dalla fissazione della prima udienza a considerevole distanza di tempo dalla notifica dell'atto danno ragione della condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c.” (Tribunale Napoli sez. II, 11/03/2016, n.3214 in Redazione Giuffrè 2016). Si noti che nel caso di Napoli l’udienza in citazione era stata fissata il 29.11.2012, pur avendo notificato l'atto il 6.6.2011.

2) Non aver risposto alla negoziazione assistita e alla diffida;

Viene in considerazione la pronuncia del Tribunale di Torino del 18/1/2001, secondo cui: “Va sanzionata con la condanna pronunciata ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. la mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita” (Tribunale Torino sez. III, 18/01/2017 Ilprocessocivile.it 7 GIUGNO 2017).

Osserva il giudice che il comportamento della società convenuta integra gli estremi, se non del dolo, quanto meno della colpa gravissima, con conseguente applicabilità del terzo comma della norma richiamata.

A sostegno delle conclusioni raggiunte la pronuncia in esame, richiamato l'art.6Cedu evidenzia l'esigenza che «una prassi di sano case management si instauri nei vari Uffici Giudiziari» per il fine del «definitivo superamento di antiche mentalità corrive verso i veri e propri abusi della funzione giurisdizionale che … a detrimento dei legittimi interessi dei cittadini veramente lesi nei propri diritti, rischiano di soffocare i nostri sempre più (spesso inutilmente) oberati Tribunali». Le condotte riprovevoli sono così individuate: a) nella introduzione in giudizio di pretese infondate; b) nella introduzione in giudizio di difese del tutto temerarie; c) nella mancata adesione del soggetto obbligato, a fronte a un'evidente situazione debitoria, alla domanda di mediazione o di negoziazione assistita, costringendo il creditore ad adire le vie giurisdizionali.

Nello stesso senso vengono richiamate: la Raccomandazione n. R (84) 5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri «sui principi della procedura civile tendenti a migliorare il funzionamento della Giustizia»; il punto V. D. delle c.d. Saturn Guidelines for Judicial Time Management, adottate alla 14a riunione dello Steering Comittee, Gruppo CEPEJ-SATURN, Consiglio d'Europa, riunione plenaria del 5-6 dicembre 2013.

Sul punto ritengo sia interessante riportare le osservazioni di Mauro Di Marzio (nota a sentenza del Tribunale Torino, 18 gennaio 2017, sez. III in Ilprocessocivile.it, fasc., 7 GIUGNO 2017, pag.), secondo il quale: “A fronte di cotanta esibizione di riferimenti sovranazionali e giurisprudenziali il Tribunale di Torino sembra aver dimenticato il dato normativo essenziale. E cioè che l'art. 4, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif. in l. 10 novembre 2014, n. 162, recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», si sofferma espressamente sull'applicazione della disciplina della responsabilità per lite temeraria in caso di mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita.

Esso stabilisce che: «L'invito a stipulare la convenzione deve … contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito … o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini … di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, comma 1, c.p.c.».

L'applicazione degli artt. 96 e 642, comma 1, c.p.c., in caso di mancata risposta o di rifiuto entro 30 giorni, costituisce manifestazione del disfavore legislativo per gli atteggiamenti non collaborativi, disfavore che si rinviene anche nel primo comma, secondo periodo, dell'art. 91 (accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa), nel primo comma dell'art. 420 (mancata comparizione personale delle parti senza giustificato motivo), nonché negli articoli 8 e 13 d.lgs. 28/2010 sulla mediazione.

Beninteso, l'applicazione degli artt. 96 e 642, primo comma, c.p.c. è soltanto eventuale, sicché bene il giudice può ritenere, a seconda delle circostanze, che almeno il rifiuto motivato, se non il silenzio puro e semplice, sia giustificato. Ed anzi, non è difficile immaginare un possibile uso strumentale proprio dell'invito alla negoziazione assistita: si immagini il debitore che paventi contro di sé un prossimo ricorso per decreto ingiuntivo e che, al fine di guadagnare tempo, inviti la controparte a negoziare: pare chiaro che in questo caso il destinatario dell'invito possa rifiutarlo senza correre rischio di sanzione.

Ciò detto, la lettura data dal giudice dell'art. 96 c.p.c. è plausibile, se si tiene conto del citato art. 4, comma 1, della legge sulla negoziazione assistita, almeno per quanto riguarda l'an della pronuncia di condanna. Sicché bisogna prendere atto di una situazione ormai alquanto bislacca: e cioè che la condanna per lite temeraria può essere pronunciata a carico del contumace e cioè di chi, per definizione, non ha posto in essere alcuna (positiva) condotta processuale, ma si è limitato a non pagare.

Discorso diverso è quello del quantum. Se si tratta di una sanzione, bisogna per ovvi motivi che essa sia stabilita dalla legge nel minimo e nel massimo, ed il parametro di riferimento per la quantificazione non può essere semplicemente quello della ragionevolezza, come affermato ad esempio dalla già citata Cass. 29 settembre 2016, n.19285. Nel qual caso non riesce per nulla a comprendersi perché la sanzione sia stata in questo caso di € 3000 e non, poniamo, di € 10.000, o di € 20.000 come nel caso giudicato dalla sentenza di legittimità appena ricordata”.

3) Infondatezza della questione di diritto.

Come già si è evidenziato, affinché la parte soccombente sia condannabile per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate.(cfr. di recente Corte appello Napoli sez. VIII, 13/02/2020, n.679).

Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Grosseto: “Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento danno da lite temeraria spiegata da parte convenuta, la stessa deve ritenersi infondata, non si ravvisandosi i richiesti requisiti per l'accoglimento della domanda. L'azione esperita può infatti considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, non essendo il alcun modo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, peraltro nel caso di specie soltanto parziale.” (Tribunale , Grosseto , 09/04/2016 , n. 312 in Redazione Giuffrè 2016).

È pertanto evidente che l’infondatezza della questione di diritto non sia sufficiente, da sola, a fondare la domanda di risarcimento ex art. 96 comma 1 c.p.c., ma ritengo possa essere ricompresa nella complessiva condotta processuale tenuta dall’opponente che denota la sua mala fede.

4) Aver sempre tenuto le stesse difese.

Non è proprio adatta, ma potrebbe essere utile la seguente massima del Tribunale di Milano: “All'opposizione a decreto ingiuntivo l'atteggiamento processuale dell'opponente di costituirsi in giudizio con una comparsa contenente motivi generici non comprovati da alcun documento e né da alcuna istanza istruttoria e la successiva condotta una volta subìto il provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto di astenersi da ogni attività processuale, costituiscono evidenti indici del carattere dilatorio dell'opposizione e sintomi di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo che rendono applicabile la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.(Tribunale Milano sez. IV, 31/12/2014, n.14430 in Redazione Giuffrè 2006).

5) Aver riconosciuto il debito;

6) Aver contestato un conflitto di interessi, sebbene fosse stata firmata una manleva sul conflitto di interessi;

7) L’esser stati a conoscenza del deposito del sequestro, eppure aver depositato istanza di rimessione in termini.

Per concludere, si ritiene che si possa aggiungere una ulteriore questione argomentativa: quella sulla condotta processuale complessiva tenuta dall’opponente che può denotare la sua mala fede. Sul punto riporto una massima del Tribunale di Arezzo in cui si asserisce che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto ha diritto anche all’accoglimento della domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. formulata qualora la genericità del contenuto dell’opposizione, le prove documentali dimesse dall’opposta sin dalla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e la condotta processuale complessiva tenuta dall’opponente (la quale nel caso di specie non ha nemmeno depositato le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., successive all’accoglimento dell’istanza ex art. 648 c.p.c. formulata in prima udienza dalla creditrice) denotano l’assoluta mala fede dell’opponente, la quale, ben conscia della propria debenza, ha proposto l’opposizione soltanto per procrastinare il termine dell’esecuzione”.(Tribunale Arezzo, 11/09/2018, n.851 in Redazione Giuffrè 2018).La responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.

Dott. Emanuele Giungi

(Trainee Lawyer)

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