L’Avvocato e il Procuratore Sportivo

Molti lettori e clienti si pongono il problema della compatibilità della figura dell’Avvocato, regolarmente iscritto ad apposito Albo forense, con quella del Procuratore sportivo.

Il Regolamento FIGC del 2011 prevedeva espressamente l’Avvocato tra i soggetti che potevano iscriversi nell’Albo della FIGC, successivamente al superamento dell’esame di abilitazione per l’esercizio dell’attività di Procuratore. Tuttavia tale Regolamento è stato abrogato dal Regolamento del 2015, il quale non ha espressamente incluso l’Avvocato tra i soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di Procuratore e, per tale ragione, l’ Associazione Avvocati Calcio ha inoltrato uno specifico quesito (n. 75) al Consiglio Nazionale Forense in cui richiedeva se l’Avvocato iscritto nell’Albo potesse «legittimamente assistere calciatori e società legati alla FIGC da vincolo o affiliazione, prestando opera di consulenza e assistenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o cessione tra società dei diritti di prestazione sportiva del calciatore in pieno rispetto delle norme previste dall’ordinamento forense». L’ Associazione chiedeva altresì se l’avvocato che eserciti l’attività di procuratore potesse farlo con libertà di forme contrattuali e se fosse tenuto a depositare presso la Federazione il mandato ricevuto dal cliente.

Il Consiglio Nazionale Forense ha fornito un dettagliato parere (Parere del 17 luglio 2015), in cui ha ritenuto che «l’attività del procuratore sportivo consiste nell’opera di assistenza e consulenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o di cessione tra società di diritti di prestazione sportiva del calciatore». Inoltre, per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione al Registro tenuto dalla FIGC ha precisato che «in assenza di una riserva – legislativamente prevista – dell’attività di procuratore sportivo ad altra professione regolamentata, si ritiene che l’art. 2, comma 6 della legge professionale forense autorizzi senz’altro l’avvocato all’esercizio di detta attività a titolo di avvocato, senza necessità di iscrizione nel relativo registro tenuto dalla FIGC».

Il Consiglio Nazionale Forense inoltre ritiene che, potendo l’Avvocato esercitare attività di Procuratore sportivo senza l’eventuale iscrizione al Registro della FIGC, sia pacificamente applicabile il principio della libertà contrattuale, alle condizioni dell’art. 13 della legge professionale forense, come «espressione del più generale principio di libertà professionale, riconosciuto dagli art. 2, 4, 36 e 41 della Costituzione, letti, anche in virtù dell’art. 117 Cost., alla luce dell’art. 15 della CEDU».   

Infine, per quanto concerne la configurabilità in capo all’avvocato di un obbligo di deposito del mandato presso la FIGC, come sancito dall’art. 5 comma 5 del Regolamento del 2015, il Consiglio Nazionale Forense osserva che «tale obbligo non sussiste, [in quanto]l’ordinamento vigente non lo prevede, né con fonti primarie, né con fonti secondarie».

In conclusione si può affermare con assoluta certezza l'inesistenza di qualsivoglia incompatibilità fra la figura dell'Avvocato e del Procuratore sportivo.

Dott.ssa Giulia Sari

Trainee Lawyer

 

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