Professioni intellettuali e subordinazione: l’evoluzione giurisprudenziale.

Si vuole oggi approfondire una tematica assai delicata per gli operatori di diritto del lavoro:  l'accertamento degli indici di subordinazione nei rapporti  aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale, con specifico riferimento alle attività di insegnamento.

E' notorio che questo tipo di prestazioni, per la loro natura intellettuale, risultano difficilmente eseguibili sotto la direzione del datore di lavoro (come ad esempio quello dell’attività di docenza).

La natura subordinata del rapporto intesa come l'assoggettamento del prestatore al potere organizzativo del datore di lavoro deve essere provata mediante il ricorso ad elementi sussidiari fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto.

Tale principio è stato confermato da uniforme orientamento giurisprudenziale.

Sul punto la S.C ha affermato, infatti, che “l'elemento della subordinazione (che consiste nell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico del datore di lavoro) non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di esecuzione del rapporto desumibile da un complesso di circostanze (nella specie, relativa ad una controversia in materia di attività di docenza, la Corte ha sottolineato che, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro avente ad oggetto una prestazione di natura intellettuale, il Giudice di merito non può esimersi dalla valutazione di concreti riferimenti alle modalità di attuazione del rapporto stesso ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta)” (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 2056/2014, in Diritto & Giustizia 2014, 31 gennaio).

E ancora: “in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto — con accertamento di fatto incensurabile in cassazione, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato — accordando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto” (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5886/2014, in Giust. Civ. Mass. 2012, 4, 497).

Orbene, nel caso dell’attività di insegnamento, i dati fattuali che consentono di dimostrare un rapporto di lavoro subordinato tra le parti risultano essere:

1- l’esistenza di una programmazione oraria e didattica organizzata a livello centrale dalla datrice;

2- l’obbligatorietà della partecipazione del Lavoratore alle riunioni del corpo docente;

3- l’obbligo del Lavoratore di sostituzione di colleghi assenti;

4- l’osservanza del Lavoratore di un orario di lavoro fisso;

5- l’esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quella propriamente didattica.

In particolare modo la S.C ha confermato l'essenzialità degli indici di cui ai p.ti 1, 2, 3, 4 e 5, statuendo che “è subordinato il docente che svolga la propria attività secondo gli indici sussidiari della subordinazione quali l’inserimento continuativo nell’istituto, il rispetto degli orari, nonché la partecipazione alle riunioni didattiche ed agli incontri con i genitori” (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 16681/2017).

6- l’utilizzo da parte del Lavoratore di beni di proprietà della datrice di lavoro.

Sul punto la Cassazione ha statuito che “ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro l'apprezzamento del Giudice deve tener conto di altri criteri sussidiari e complementari, come ad esempio l'utilizzo dei beni e degli strumenti predisposti dal datore di lavoro...”; (Cass. Civ. Sez. Lav. Sent. n. 1 del 2/1/2018, in Diritto & Giustizia 2017, 3 gennaio; Tribunale di Caltanissetta n. 113 del 6/3/2018, in Redazione Giuffrè 2018).

7- l’esclusività del rapporto di lavoro;

8- l’assoggettamento alla prevenzione in materia di Sicurezza sul Lavoro

Su tale indice la S.C. ha precisato che “ai rapporti di lavoro autonomo, pur se riconducibili alla previsione di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. - norma di rilevanza esclusivamente processuale - non è applicabile l'art. 2087 c.c. che riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato” (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 9614/2001, in Giust. civ. Mass. 2001, 1400, in Notiziario giur. lav. 2001, 722). E ancora: “L'art. 2087 c.c., il quale fa carico al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introduce un dovere che trova fonte immediata e diretta solamente nel rapporto di lavoro subordinato…“ (Cass. Civ. Sez. Lav. Sent. n. 8522/2004, in Giust. civ. Mass. 2004, 5). Dello stesso avviso recentemente gli Ermellini hanno confermato che “ai rapporti di lavoro autonomo non si applicano le norme speciali antinfortunistiche, che, di regola, presuppongono l'inserimento del prestatore di lavoro nell'impresa del soggetto destinatario della prestazione, né l'art. 2087 c.c., il quale, integrando le richiamate leggi speciali, riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato” (Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 7128/2013, in Giustizia Civile Massimario 2013);

9- l’esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quella propriamente didattica;

10- l’attività di vigilanza sulla didattica operata dalla datrice e la verifica della medesima dei risultati.

In conclusione, quindi, il Lavoratore che presta attività lavorativa di tipo intellettuale, nel caso di specie un docente, dovrà provare in giudizio il maggior numero possibili degli indici sopraenunciati al fine di vedere accertato dal Giudice un rapporto di lavoro subordinato.

Dott. Alessandro Maggi

Trainee lawyer

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