Responsabilità civile da circolazione stradale: un caso

Caro Lettore, vogliamo ora sottoporre alla Tua attenzione un caso giuridico molto particolare e, purtroppo, assai frequente nella prassi, ossia quello della responsabilità civile da sinistro stradale.

E' bene subito premettere che l'obbligo risarcitorio trova il suo fondamento nel combinato disposto degli artt. 2043 e 2054 c.c. I danni causati dall’incidente stradale, infatti, generano una responsabilità da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., secondo il quale:

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Configurando una responsabilità da fatto illecito, anche quella da circolazione di veicoli si fonda sul principio generale del “neminem laedere“, ossia quello di non violare l’altrui sfera giuridica.

Questa previsione deve, però, essere completata con quanto previsto dall‘art. 2054 c.c., che tratta nello specifico della “circolazione di veicoli“. L’art. 2054 c.c., in particolare, pone a carico del conducente – e del proprietario, se soggetto diverso – il risarcimento del danno cagionato a persone o a cose durante la circolazione del veicolo. Questo il testo integrale della norma:

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Il caso affrontato in giudizio dal nostro studio riguardava un incidente che coinvolgeva due veicoli dove un conducente, a seguito del tamponamento, andava via: la fattispecie analizzata, che comunque vedeva in primo grado il nostro Cliente vittorioso, trattava diverse problematiche giuridiche e presentava difficoltà di trattazione non indifferenti, sia in punto di formalità della denunzia di sinistro che in merito al c.d. danno da perdita di chances.

Si allega il testo della decisione: 20251023113730761

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