Il nuovo pignoramento degli autoveicoli
Si vuole oggi descrivere al lettore la procedura di pignoramento di autoveicolo, come da recente intervento del Legislatore.
Questa procedura è regolata dall’art. 521bis c.p.c, il quale prevede che “oltre che con le forme previste dall'art. 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi puo' essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'art. 492. Il pignoramento contiene altresi' l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonche' i titoli e i documenti relativi alla proprieta' e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e' compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello piu' vicino”.
Perfezionatasi la notifica al debitore, l’Ufficiale Giudiziario riconsegna tempestivamente l’atto di pignoramento al creditore, il quale provvede poi alla trascrizione al P.R.A. con il “Modello NP3C” NP3C , allegando altresì copia conforme dell’atto di pignoramento notificato alla debitrice.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma dell’art. 521bis, che dispone come “al momento della consegna del bene, l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne da' immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile”, il creditore deve depositare nella cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.
Successivamente all'iscrizione a ruolo, in deroga all’art. 497 c.p.c., l’istanza di vendita o assegnazione deve essere depositata entro quarantacinque giorni dall’iscrizione a ruolo (art. 521 bis, comma 7, c.p.c).
Merita un separato approfondimento, invece, la problematica legata alla consegna, o meno, dell’autoveicolo all’IVG ad opera del debitore, come previsto dall’art. 521 bis c.p.c.
Tale articolo è chiaro nello stabilire che il debitore, entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, deve consegnare il mezzo con tutti i relativi documenti all’IVG (Istituto Vendite Giudiziario), il quale una volta ricevuto in consegna il bene ne assume la custodia e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile. Tale Istituto sarà poi delegato dal Giudice alla vendita del bene pignorato.
Problemi sorgono, però, se il debitore non ottemperi spontaneamente alla consegna del bene pignorato.
L’art. 521bis, 4° comma, prevede che “decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonche', ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprieta' e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie piu' vicino al luogo in cui il bene pignorato e' stato rinvenuto”.
Tale norma parrebbe agevolare notevolmente l’entrata in possesso, da parte dell’IVG, del bene pignorato, ma in realtà permangono notevoli difficoltà pratiche sul punto.
Con circolare n. 300/A/5502/16/101/20/21/4 il Ministero dell’Interno, infatti, ha affermato che il fermo del veicolo e il ritiro dei documenti deve essere assicurato “solo qualora si accerti la circolazione dello stesso”.
Appare evidente pertanto come il debitore possa essere spossessato dell’autoveicolo solamente se intercettato dagli Organi di Polizia, non potendo quest’ultimi recarsi direttamente sul luogo dove si presume la presenza del bene pignorato.
Sul punto, inoltre, con una recente ordinanza il Tribunale di Mantova ha stabilito che è certamente possibile la vendita di un bene mobile (pur registrato) senza la consegna fisica del bene, sottolineando, però, che verosimilmente nessun potenziale acquirente sarebbe disposto a comprare (e ammesso e non concesso che fosse disposto a quale prezzo) l’autovettura senza averla a disposizione.
Il Tribunale di Mantova pertanto, basando la sua decisione sul novellato art. 164 bis c.p.c, ha sancito che quando risulta non più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, può essere disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo (Trib. Mantova ord. del 26.05.2015).
È opportuno segnalare che per il creditore pignoratizio sussistono due soluzioni per ovviare al problema della mancata consegna del bene pignorato: una è quella che vede la possibilità di sporgere querela ex art. 388 c.p. entro tre mesi dalla notizia del fatto dell’omessa consegna da parte del debitore dell’autoveicolo pignorato. La Cassazione si è espressa sul punto affermando che “commette il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il debitore che, divenuto custode ex art. 521 bis dopo la notifica del pignoramento, omette di consegnare la cosa entro dieci giorni all'istituto vendite giudiziarie” (Cass. pen., 22 aprile 2016, n. 19412); l’altra è quella che prevede la possibilità per il creditore di chiedere direttamente l’assegnazione del bene pignorato, senza dover prima tentare la vendita.
In conclusione, quindi, il pignoramento sull’automobile, seppur facilitato con l’introduzione dell’art. 521bis, risulta ancora trascinarsi dei requisiti d’incertezza legati alla ineludibile collaborazione richiesta al debitore.
Si allega un modello dell'atto di pignoramento di autoveicolo ai sensi dell'art. 521 bis. c.p.c.
Dott. Alessandro Maggi
Trainee Lawyer
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