E’ cessato il rapporto di lavoro e il datore non ti ha ancora pagato il TFR?

In caso di cessazione del rapporto di lavoro e di mancato pagamento del TFR da parte del datore di lavoro nei termini previsti dal CCNL di appartenenza, il Lavoratore dovrà conferire incarico ad un avvocato per il deposito di ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Giudice del Lavoro.

Il decreto ingiuntivo è il provvedimento attraverso il quale il Giudice del Lavoro competente, su richiesta del titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, ingiunge al debitore di adempiere l'obbligazione (pagare una determinata somma o consegnare una determinata quantità di cose, ecc.), entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, avvertendolo che entro lo stesso termine potrà proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Allorché il lavoratore sia in possesso della busta paga indicante la quantificazione del TFR dovuto, tale documento dovrà essere considerato prova del credito liquido, certo ed esigibile, e per l’effetto, il decreto emesso dal Giudice dovrà essere dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c.

Tale principio è stato confermato dal orientamento costante della giurisprudenza, la quale ha affermato che “i prospetti paga fanno fede per quanto riguarda gli elementi in essi indicati nei confronti del datore di lavoro che provvede alle annotazioni ”(Cass. Civ. , sez. lavoro, sent. n. 8950 del 20/8/1991, Tononi/Cooperativa di Consumo ACLI di Odolo).

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Di seguito si allegano formulario del ricorso per decreto ingiuntivo e fac-simile del provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria.

Formulario ricorso DI per pagamento TFR

Modello Decreto Ingiuntivo 

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