L’inquadramento contrattuale dei riders

A fronte della decisione di “Foodora” di interrompere la collaborazione, sei riders(così sono rinominati i ciclo-fattorini) presentavano ricorso richiedendo di essere reintegrati sul posto di lavoro, sostenendo, quindi, di dovere essere qualificati come lavoratori dipendenti. A supporto della loro tesi, quest’ultimi, assumevano il controllo dei loro spostamenti e dei tempi di esecuzione delle consegne da parte della società, il potere di quest’ultima di modificare a piacimento i loro orari di servizio e di quantificare il prezzo delle consegne a carico dei clienti.

In primo grado la risposta del Tribunale di Torino era di segno negativo per i ricorrenti: i giudici torinesi, infatti, negavano l’esistenza di qualsivoglia forma di “subordinazione”, qualificando i fattorini di “Foodora” come “collaboratori coordinati e continuativi”.

A motivazione di tale orientamento i giudici osservavano che i ridersnon avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa” e non erano “sottoposti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro”, dato che “i ricorrenti potevano revocare la loro disponibilità su un turno già confermato dalla società utilizzando la funzione c.d. “swap” e potevano anche non presentarsi a rendere la prestazione senza alcuna comunicazione preventiva (c.d. no show)” senza che venisse adottato alcun provvedimento disciplinare nei loro confronti. Non venivano infatti ritenuti configurabili come tali l’esclusione dei “riders” dalle chat aziendali o dai turni di lavoro: i ricorrenti infatti non avevano diritto né ad essere inseriti nella chat aziendale, né ad essere inseriti di nei turni lavoro, vista la libertà della datrice di non accettare la disponibilità dei ricorrenti e di non chiamarli (Trib. Torino sent. n. 778/2018).

La svolta è però arrivata pochi giorni fa con la sent. 26/2019 della Corte di Appello di Torino: anche se non è stata ritenuta fondata dai giudici torinesi la richiesta di riqualificazione del rapporto di lavoro, che perciò anche ad avviso di quest’ultimi deve essere considerato come una collaborazione coordinata e continuativa, dal punto di vista economico è stata sancita una svolta epocale.

La Corte di Appello, nella sentenza in oggetto, ha infatti accertato ex art. 2 del Dlgs 81/2015“il diritto degli appellanti a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione alla attività lavorativa da loro effettivamente prestata in favore dell’appellata sulla base della retribuzione, diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del V livello Ccnl logistica trasporto merci, dedotto quanto percepito”.In primo grado i giudici avevano rigettato tale richiesta, facendo rilevare come tale norma non avesse “un contenuto capace di produrre nuovi effetti giuridici sul piano della disciplina applicabile alle diverse tipologie di rapporti di lavoro. La norma dispone infatti che sia applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate dal committente anchecon riferimento ai tempi e al luogo di lavoro: è quindi necessario che il lavoratore sia pur sempre sottoposto al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro e non è sufficiente che tale potere si estrinsechi soltanto con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro perché deve al contrario riguardare anche i tempi e il luogo di lavoro”.

Per la prima volta la giurisprudenza ha quindi dato applicazione a questa previsione normativa, la quale prevede che “l’equiparazione” tra collaborazione coordinata e continuativa e rapporto di lavoro subordinato scatti a fronte di rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni “esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Sulla scorta di quanto esposto è evidente come la decisione in esame assuma una portata di notevole importanza, essendo per la prima volta inquadrata all’interno di un contratto nazionale la figura del “rider”.

Con il deposito delle motivazioni della sentenza sarà possibile approfondire l’iter cognitivo che ha condotto la Corte d’Appelload operare tali scelte: tale vicenda però, per la sua notevole importanza socio-economica, è certamente destinata al vaglio della Suprema Corte, la quale dovrà segnare la strada da seguire.

 

Dott. Alessandro Maggi

Trainee Lawyer

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