Contratto di somministrazione di lavoro: come funziona?
La somministrazione professionale di lavoro altrui è stata introdotta dal D.Lgs. 276/2003.
È una fattispecie complessa che coinvolge tre soggetti (il somministrato, l’utilizzatore e il lavoratore). In particolare, due di tali rapporti scaturiscono da due distinti contratti:
• il contratto commerciale di somministrazione, che intercorre fra somministratore e utilizzatore;
• il contratto di lavoro subordinato, che intercorre tra somministratore e lavoratore.
Il terzo rapporto, invece, è posto direttamente dalla Legge (si tratta del rapporto ex lege fra utilizzatore e lavoratore). La legge pone diritti e obblighi reciproci in capo a questi due soggetti, benchè non siano legati fra loro da un vincolo contrattuale.
Il rapporto tra utilizzatore e agenzia è regolamentato dalla Legge e dal contratto di somministrazione, che può essere a termine (come nel caso di specie), o a tempo indeterminato (o staff leasing). Sebbene manchi una norma che individui l’obbligazione principale del somministratore, un’indicazione importante si può ricavare dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2015, che prevede:« Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore».
Dalla norma si ricava che:
- l’agenzia è il datore di lavoro. Per cui è tenuta ad adempiere agli obblighi connessi all’instaurazione, allo svolgimento e alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato (quali, ad esempio: la comunicazione di assunzione o di cessazione agli organi competenti, la corresponsione della retribuzione, il versamento dei contributi previdenziali, ecc.).
- all’utilizzatore, invece, è imputato ex lege un potere direttivo e di controllo (con obbligo di comunicare le eventuali mancanze del lavoratore all’agenzia affinché la stessa possa esercitare il proprio potere disciplinare).
Il somministratore, dunque, si limita a inviare il lavoratore presso l’utilizzatore, che provvederà a dirigerlo, indicandogli cosa deve fare e come lo deve fare. Ciò non toglie, però, che il creditore della prestazione rimane comunque il somministratore, con la conseguenza che il lavoratore che non esegue (o esegue male) la sua prestazione risulterà inadempiente verso di lui (ed infatti, ai sensi dell’art. 35.6 del D.Lgs. 81/2015, al somministratore competono i poteri di reazione all’inadempimento: potere disciplinare e potere di licenziamento).
La dottrina si interroga su un quesito. L’agenzia si deve limitare a somministrare un lavoratore di ben individuate caratteristiche o si deve impegnare a garantire l’effettiva ed esatta esecuzione di determinate prestazioni di lavoro? É evidente che sposare l’una o l’altra soluzione significa spostare il baricentro delle convenienze del contratto fra somministratore e utilizzatore. Autorevole dottrina propende per la seconda soluzione, perché solo in questo modo sarebbe possibile assicurare all’utilizzatore un risultato utile simile a quello che potrebbe ottenere assumendo direttamente il lavoratore. Tuttavia, essendo il contratto di somministrazione un contratto commerciale, si ammettono validamente pattuizioni diverse. ( M.T. CARINCI, Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, trasferimento d’azienda e di ramo. Diritto del lavoro e nuove forme di organizzazione dell’impresa, ed. II, Giappichelli Editore, Torino, 2010, pag. 50). Il tema della responsabilità solidale tra l’Agenzia e l’Utilizzatore è toccato solo in minima parte dal D.Lgs. 81/2015, che se ne occupa soltanto in un articolo, ovvero l’art. 35.2, ai sensi del quale agenzia ed utilizzatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali. È fatto salvo il diritto di rivalsa dell’utilizzatore nei confronti dell’agenzia.
In materia di sicurezza, all’utilizzatore compete l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; mentre il somministratore è gravato unicamente di un obbligo di informazione e formazione di carattere generale. Infatti, ai sensi dell’art. 34.4 del D.Lgs. 81/2015, il somministratore deve informare i lavoratori “sui rischi per la sicurezza e la salute connesse alle attività produttive in generale” e deve formarli e addestrarli “all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. È opportuno sottolineare che la medesima norma sancisce che il contratto di somministrazione possa prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore, sul quale in ogni caso residua l’osservazione degli obblighi di prevenzione e protezione nei confronti dei lavoratori somministrati cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
In merito al tema qui considerato ritengo appropriato riportare alcuni passaggi di una recente pronuncia della Corte di Cassazione , a proposito di un caso molto frequente nella pratica (Cassazione Civile Sez. Lav. Sent. del 9/5/2018, n.11170)
La vicenda ha origine Il 27 settembre 2007, quando un lavoratore dipendente di una società di somministrazione di manodopera subiva un infortunio all'interno di uno stabilimento di proprietà dell'utilizzatore.
Il lavoratore chiedeva all'Autorità giudiziaria la condanna di entrambi i soggetti, somministratore e utilizzatore, al risarcimento dei danni alla persona subiti.
La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, accertava la responsabilità sia dell'utilizzatore, colpevole di non aver informato il lavoratore della compatibilità delle mansioni a lui assegnate con le altre operazioni svolte nel luogo di lavoro, sia del somministratore, quale datore di lavoro in senso formale, per violazione dell'obbligo di formazione ed informazione sui rischi inerenti all'attività di lavoro e all'ambiente in cui questo era destinato ad operare, a nulla rilevando che nel contratto di somministrazione i suddetti obblighi fossero stati delegati all'utilizzatore, trattandosi di accordi interni non incidenti sul lavoratore, estraneo alla pattuizione e rispetto al quale il somministratore è tenuto comunque a rispondere in ragione del disposto dell'art. 2087 c.c.
Con ricorso per cassazione il somministratore di manodopera ha chiesto l'annullamento della sentenza, dolendosi che la Corte di Appello avesse ritenuto che gli effetti della attribuzione degli obblighi di sicurezza in capo all'utilizzatore costituissero solo un regolamento interno tra somministratore ed utilizzatore e non un regolamento contrattuale cui aveva aderito il lavoratore.
La questione esaminata dalla Corte di cassazione è la seguente:
1. La responsabilità civile del somministratore per il danno subito dal lavoratore a seguito di incidente nel corso dell'attività lavorativa regolata da un contratto di somministrazione viene meno se nel contratto individuale di lavoro sia stata fatta menzione del trasferimento dell'adempimento degli obblighi di informazione e formazione di cui all'art. 23, comma 5, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, pattuito nel contratto di somministrazione?
2. Nel caso in cui non sia presente nel contratto di lavoro la suddetta menzione, il somministratore rimane responsabile se l'infortunio è causalmente collegato alla violazione degli obblighi di informazione e formazione del lavoratore?
La Suprema Corte accoglie il ricorso per Cassazione, annullando la sentenza di merito ed affidando al Giudice di rinvio la verifica che nel contratto di lavoro fosse stata fatta menzione della clausola con cui gli obblighi di informazione e formazione erano stati delegati in esclusiva in capo all'utilizzatore o, in caso di mancata menzione, che l'infortunio fosse stato la conseguenza della violazione della normativa prevenzionale da parte del somministratore, la cui responsabilità rimane colposa, escludendosi qualsiasi ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro.
Nel contratto di somministrazione, osserva la Corte, siamo in presenza di una scissione della titolarità del rapporto di lavoro tra utilizzatore e somministratore, che è nell'impossibilità giuridica e materiale di disporre delle cautele antinfortunistiche all'interno dell'azienda dell'utilizzatore; perciò il legislatore ha imposto al somministratore solo obblighi di informazione sui rischi in generale e di formazione e di addestramento all'uso dei macchinari, imponendo all'utilizzatore, nei confronti dei lavoratori somministrati, i medesimi obblighi di protezione che la legge o il contratto pone a suo carico con riguardo ai suoi dipendenti.
Gli obblighi di informare e formare il lavoratore, attribuiti al somministratore, prosegue la Corte, possono essere oggetto di specifica traslazione all'utilizzatore e di tale pattuizione deve essere data indicazione nel contratto con il lavoratore.
Tale scelta legislativa risponde ad una logica di effettività delle tutele, afferma la Corte, “in quanto sposta sul soggetto direttamente presente nel luogo di lavoro e diretto conoscitore dei macchinari, delle lavorazioni e, in sintesi, delle problematiche legate alla specifica sicurezza di quel luogo di lavoro, gli obblighi di puntuale e diretta formazione e informazione del lavoratore. La indisponibilità del luogo della prestazione da parte del somministratore determina, infatti, il rischio che gli obblighi formativi e informativi a lui rimessi in via primaria risultino poco efficaci”.
Se l'accordo tra somministratore ed utilizzatore viene indicato nel contratto individuale di lavoro, conclude la Corte, esso diviene opponibile anche al lavoratore, con ciò determinando l'ampliamento della obbligazione assunta dall'utilizzatore e la esclusione della responsabilità del somministratore che, in caso contrario, rimane responsabile dell'infortunio causalmente collegato alla violazione degli obblighi di informazione e formazione a lui imposti .
Per fare chiarezza sulla questione della responsabilità solidale tra somministratrice e utilizzatrice riporto un passaggio della medesima sentenza, in cui la Corte afferma l’infondatezza della censura del somministratore che affermava l’insussistenza dell’obbligazione solidale, per violazione degli artt. 23.3 D.Lgs 276/03 (oggi art. 35.2 del D.Lgs. 81/2015) e dell’art. 1292 c.c. La Corte afferma che le censure sono infondate perché “la solidarietà (peraltro dichiarata solo in dispositivo) deriva necessariamente dal principio di cui all’art. 1294 c.c., fermo restando che di essa potrà farsi applicazione solo se dal contratto di lavoro risulterà la menzione della clausola di traslazione degli obblighi formativi ed informativi”. Quindi, per semplificare, somministratrice e utilizzatrice sono obbligati in solido solo se ciò risulta da una clausola contrattuale.
Dott. Emanuele Giungi
Trainee Lawyer
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