IL CCNL applicabile al Lavoratore: dibattito giurisprudenziale.

Gentile Lettore, si vuole oggi affrontare una questione di diritto del lavoro oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale che il nostro Studio ha recentemente affrontato.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti il Tribunale di Milano la nostra assistita sosteneva di essere stata assunta con la qualifica di Impiegata d’ordine per svolgere la mansione di addetta alla vendita al pubblico e gestione dei rapporti con i clienti con INQUADRAMENTO AL LIVELLO 5 DEL CCNL TERZIARIO, COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI e di aver percepito nel corso del rapporto un illegittimo trattamento economico apertamente in contrasto con i principi costituzionali, nonché con quanto dalla stessa Datrice dichiarato in sede di assunzione, come si evinceva dalle lettere di assunzione, dalle buste paghe consegnate, nonché dai CCNL agli atti. In particolare modo la Lavoratrice esponeva che al proprio rapporto lavorativo era stato sempre applicato uno dei CCNL “pirata”, ossia conclusi dai datori di lavoro con organizzazioni sindacali esistenti solo sulla carta, in quanto prive di iscritti e, comunque, prive di qualsivoglia rappresentatività, creando così un autentico “dumping” salariale per i datori di lavoro, in conseguenza di quale CCNL viene dagli stessi adottati. Situazione di palese illegittimità e ben conosciuta dagli addetti ai lavori, che ha nel tempo costretto la Magistratura a reiterati interventi, per censurare il fenomeno e, per quanto possibile, limitare le violazioni al chiaro disposto dell’art. 36 Cost.: “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. La Corte Costituzionale è stata pertanto ripetutamente chiamata a decidere in materia, affermando fra l’altro, nel 2015: “ al lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi, previsti per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine (...) in linea con l’indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (Art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative” (Corte Cost., Sent. n. 51/2015). L’insegnamento è ormai consolidato nel nostro ordinamento, in quanto ripetutamente confermato dalla giurisprudenza, anche di legittimità: “ La scelta legislativa di dare attuazione all’art. 36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l’obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti” (Cass. n. 4951/2019, del 20/2/2019).

Nessuno si costituiva per la datrice di lavoro.

Il Giudizio di primo si concludeva con il rigetto delle domande della Lavoratrice, affermando che: "…secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità qui condivisa, il Giudice del merito, anche nell’ipotesi in cui si assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale dal quale sono escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima (Cass. Civ. n. 1756/2021; Cass. Civ. n. 944/2021)” (v. doc. 3 Appellante).

La decisione è stata impugnata dal nostro Studio per diversi motivi ed è tuttora pendente avanti la corte di Appello di Milano.

Ad un primo confronto prettamente contenutistico fra i due CCNL astrattamente applicabili è evidente e logico che il CCNL che prevede anche il pagamento della quattordicesima risulti quello maggiormente favorevole per il lavoratore.

Inoltre costituisce infatti consolidato insegnamento il principio secondo cui, per i rapporti lavorativi nel settore del commercio come nel caso di specie, “stante l'assenza di una legislazione sui minimi retributivi e stante l’inattuazione del sistema prefigurato dall'art. 39, comma 4, della Costituzione, la giurisprudenza ha costantemente fatto applicazione, indiretta e non automatica, alle tariffe previste dai contratti di categoria stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, applicandole come parametri di riferimento sia in caso di mancanza di una contrattazione collettiva di settore applicabile, sia in caso di datori di lavoro non affiliati alle associazioni sindacali stipulanti è stato precisato con assoluta certezza dalla giurisprudenza di merito che PER IL SETTORE DEL COMMERCIO, NELLO SPECIFICO, LA GIURISPRUDENZA SUOLE FAR RIFERIMENTO AL CCNL STIPULATO DALLA CONFCOMMERCIO CON FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL E UILTUCS-UIL (Trib. Trieste, Sez. Lav., Sent n., 48/2009, in www.dejure.it).

Tale pronuncia conferma il dato normativo: infatti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389: “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.

Per un caso del tutto simile affrontato dal nostro Studio avanti il Tribunale di Monza il Giudice aveva già accolto integralmente le istanze della Lavoratrice, dichiarando la maggiore rappresentatività, e quindi l’applicazione a quel rapporto di lavoro, del CCNL Filcams-Cgil-Fisascat-Cisl e Uilca.

Vi terremo aggiornati sull'esito del giudizio di impugnazione!

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