Il danno da genitore assente (c.d. danno endofamiliare): il caso.
Si vuole oggi portare all'attenzione del lettore il caso affrontato dal nostro Studio di danno causato dalla mancata assistenza economica e morale di un genitore nei confronti della prole (c.d. danno endofamiliare).
Il danno c.d. endofamiliare è rappresentato da tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, che derivano dai comportamenti di un proprio familiare, lesivi della dignità o di un altro diritto fondamentale della persona, tutelato dalla Costituzione.
A fronte di simili condotte attuate in violazione di obblighi genitoriali e coniugali, integranti lesioni che si ripercuotono sui diritti fondamentali della persona, è possibile esperire il rimedio generale di tutela previsto dall'art. 2043 c.c. e ss., in base al quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
L’applicabilità della responsabilità extracontrattuale alla fattispecie del danno endofamiliare è stata di recente confermata dalla stessa Corte di Cassazione, la quale ha previsto che “anche nell'ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono infatti tali, cosicché la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile” (Cass. civ. sez. I, 15 settembre 2011, n. 18853).
Nel caso trattato dal nostro studio vi era l'inconfutabile e totale disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della propria prole, oltre all’animosità, all'aggressività ed alla totale indifferenza che mal stridano con l’atteggiamento amorevole che dovrebbe caratterizzare un normale rapporto genitoriale.
Basti pensare che nel caso di specie, oltre a non volere fornire alcuna assistenza morale, il genitore aveva omesso negli anni anche qualsiasi forma di sostegno economico ed addirittura negava il proprio consenso ad ogni tipo di supporto specialistico privato volto a contrastare una grave malattia di cui la prole era affetta, negandole ogni risorsa economica.
Sotto il profilo del quantum appare opportuno ricordare che, come deciso dal Tribunale di Milano, "L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione e può essere fissato in misura sostenibile sulla base delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria" (cfr. Trib. Milano Sezione IX del 4/6/2015 in La giurisprudenza di Milano - Sezione IX civile).
Si rammenta inoltre che "La sentenza di accertamento della filiazione naturale ("dopo la riforma del 2013, da intendersi come la sentenza di accertamento della filiazione"), in quanto ha natura dichiarativa dello stato biologico di procreazione, fa sorgere a carico del genitore tutti i doveri di cui all'art. 147 c.c. propri della procreazione legittima, compreso quello di mantenimento che, unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 c.c. a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale..." (cfr. Cass. Sezione I 14/2/2003, n. 2196).
La apparente situazione patrimoniale negativa di un genitore non toglie il suo obbligo nei confronti della prole.
Pertanto si rammenta che, ai fini della quantificazione del danno, è opportuno, in primo luogo, tener conto, in prima approssimazione, dei criteri di liquidazione del danno derivante da perdita del rapporto parentale con particolare riguardo a quello conseguente alla morte del genitore; tuttavia, va evidenziato che la perdita del genitore è situazione ben diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l’irreversibilità della prima a fronte della possibile modificabilità della seconda (potendo i rapporti tra padre e figlia conoscere un nuovo inizio).
En caso di specie il nostro Studio otteneva l'accoglimento delle proprie domande e il Tribunale condannava il genitore assente al risarcimento del danno nei confronti della prole di € 50.000,00.
Si allega la sentenza (15267197s)
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