Il decreto ingiuntivo europeo. Modalità operative e modelli pratici. Il caso della Spagna.

Il titolo esecutivo europeo, introdotto con Regolamento CE 805/2004 ed ivi definito all’art. 1 come Regolamento che “istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione”, è un certificato che accompagna una decisione giudiziaria, un atto pubblico o una transazione giudiziaria, e che consente al documento cui si riferisce di circolare liberamente nell’Unione europea.
Tale certificato ha reso non più necessaria la dichiarazione di esecutività nello Stato membro in cui si chiede l’esecuzione della decisione giudiziaria, evitando quindi di dover azionare la lenta e dispendiosa procedura del “exequatur”, secondo la quale sono i giudici dello Stato membro in cui si chiede l'esecuzione a provvedere alla dichiarazione di esecutività.
In particolare l’art. 39 il citato regolamento dispone che “la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”.
Esistono ovviamente delle condizioni e dei requisiti, sia formali che sostanziali, per poter accedere alla procedura del Titolo Esecutivo Europeo, che è applicabile in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca.
L’ambito di applicazione di tale procedura è delineato all’art. 1, Regolamento (UE) 1215/2012, il quale dispone che “il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)”.
Individuate le materie per le quali è possibile avvalersi dell’art. 39 del Regolamento (UE) 1215/2012, occorre descrivere i requisiti sostanziali per la sua attuazione.
In primo luogo il credito oggetto della controversia, oltre a dover riguardare il pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile, deve essere non contestato. Si considera non contestato quando il debitore lo abbia espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione, oppure non lo abbia mai contestato nel corso di un procedimento giudiziario: la decisione, pertanto, deve essere esecutiva nello Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa.
In secondo luogo la decisione deve essere stata resa nell’ambito di un procedimento giudiziario svoltosi conformemente alle considerazioni preliminari di cui al p.to 29 del citato regolamento in materia di notificazione e diritto di difesa (per chiarezza espositiva, si rammenta come tali disposizioni sono volte a tutelare un contraddittorio informato).
In terzo luogo in relazione ai contratti conclusi con i consumatori, la decisione giudiziaria deve essere pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore-consumatore.
Qualora il Giudice ravvisi la sussistenza dei suddetti requisiti questi potrà procedere con la certificazione: sul punto si rammenda che, nel caso di richiesta di certificazione di titolo giudiziario, il Tribunale da adire per l’ottenimento della medesima dovrà essere quello che ha emesso il citato provvedimento.
In conclusione una volta ottenuta tale certificazione, che nella sua richiesta deve indicare per quale stato membro si intende “certificare” la pretesa creditoria, si potrà dare corso all’esecuzione forzata nel paese straniero.
Al fine di rendere maggiormente comprensibile quanto sopra descritto, si vuole dar conto di una procedura esecutiva per recupero del credito in Spagna nei confronti di debitore ivi lavoratore ed eseguita con successo dal nostro Studio.
A seguito dell’ottenimento di regolare decreto ingiuntivo, depositavamo istanza presso il Tribunale di Milano, autorità che aveva emesso il citato provvedimento, per la certificazione di cui all’art. 53 Regolamento (UE) 1215/2012, (all. 1) attestato.
Il Giudice concedeva la certificazione di cui all’art. 53, permettendo pertanto l’inizio della procedura esecutiva.
Il Giudice spagnolo recepiva il decreto ingiuntivo “certificato” ed ingiungeva al debitore il pagamento di quanto dovuto (all. 2) decreto giudice spagnolo: a seguito della dichiarazione del terzo, infine, il creditore recuperava il credito vantato nei confronti del debitore trasferitosi in Spagna (all. 3) assegnazione.

Dott. Alessandro Maggi

Trainee Lawyer Qualified

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