Il legatario e l’accesso alle somme depositate presso il conto corrente del testatore.

Il caso esaminato dal nostro studio ha ad oggetto un legato di somme depositate su conto corrente sulla cui qualificazione e relativa efficacia la dottrina e la giurisprudenza hanno a lungo dibattuto. In particolare, hanno dibattuto sulla possibilità per il legatario di acquistare direttamente o per mezzo dell’erede i beni legati, con conseguente riconducibilità della fattispecie ora al legato di specie, ora al legato di genere.

In via preliminare, per legato si intende una disposizione testamentaria a titolo particolare in virtù della quale il testatore lega ad un soggetto uno o più beni determinati. La definizione dell’istituto si desume dalle disposizioni codicistiche: in particolare, l’art. 588 c.c. stabilisce che “le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario”.

Il legato rappresenta, infatti, lo strumento tipico di estrinsecazione della volontà testamentaria, per mezzo del quale il de cuius, con atto sorretto da spirito di liberalità, può disporre del proprio patrimonio mediante singole attribuzioni in favore di uno o più soggetti determinati.

Sotto il profilo soggettivo, l’istituto coinvolge il testatore, ossia colui che compie l’attribuzione con spirito di liberalità; il legatario, ossia la persona che deve essere certa e determinata dal testatore (a pena di nullità di ogni disposizione che faccia dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione della persona del legatario); ed infine l’onerato, sul quale grava il peso del legato a norma dell’art. 662 c.c., il quale si occupa di stabilire quali sono i soggetti tenuti a sopportare la prestazione del legato.

Se onerato alla prestazione è il legatario, questi “è tenuto ad adempiere al legato e ad ogni altro onere impostogli entro i limiti del valore della cosa legata” a norma dell’art. 671 c.c.

Ed invero, la circostanza che l’attribuzione a titolo di legato sia sorretta da spirito di liberalità non esclude che il testatore possa appore alla disposizione testamentaria un onere, consistente in un sacrificio o peso che il beneficiario dell’atto sopporta per volere del soggetto che ha compiuto l’attribuzione, al fine di ottenere o conservare per se stesso un vantaggio giuridico.

È, pertanto, ammissibile che un’attribuzione a titolo di legato sia gravata da un onere che ne assorbe interamente il valore: come sostenuto dalla giurisprudenza, “ciò non comporta l'invalidità della disposizione, né da tale circostanza è lecito concludere che un simile onere costituisca l'unico e determinante motivo del legato stesso, ai fini di rendere applicabile la disciplina della nullità di cui all'art. 647, comma 3, c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. II  30 luglio 2007 n. 16846).

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di specificare la portata del legato modale, affermando che, mentre nel legato condizionato gli effetti retroagiscono al momento dell’apertura della successione solo se la condizione apposta si verifica, “il legato modale si perfeziona ed è efficace sin dall'apertura della successione e conseguentemente l'adempimento dell'onere non si configura come condizione sospensiva dell'efficacia della disposizione testamentaria del "de cuius" in favore dell'onerato, per cui l'impossibilità dell'adempimento dell'onere (che, ai sensi dell'art. 647 c.c., rende nullo il legato al quale sia apposto un onere, ove l'onere stesso ne abbia costituito l'unico motivo determinante), è soltanto l'impossibilità originaria, attinente al momento genetico del negozi, e non quella sopravvenuta, riguardante il momento funzionale del negozi).” (Cassazione civile sez. II  16 maggio 2013 n. 11906).

Ciò premesso, l’elemento caratterizzante il legato è lo spirito di liberalità che sottende l’attribuzione patrimoniale: ciò consente di spiegare la regola dell’automatico acquisto del legato.

Invero, a norma dell’art. 649 c.c., “il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare”. Di regola, quindi, l’acquisto coincide con il momento della delazione, o al più, nel caso in cui la delazione abbia luogo successivamente, i relativi effetti retroagiscono al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. Civ. 1311/84): anche nel caso in cui l’acquisto sia sottoposto a condizione sospensiva, il legatario acquista, all’atto di apertura della successione, un diritto condizionato, vale a dire un’aspettativa di un diritto.

Al fine di individuare la disciplina applicabile  è necessario procedere alla sua qualificazione giuridica e, dunque, verificare la sua riconducibilità ad una delle categorie di legati tradizionalmente individuate dalla dottrina per poter stabilire se al momento dell’apertura della successione (e cioè alla data del 31.7.2019) il legatario abbia acquistato l’immediata disponibilità dell’importo derivante dal saldo del conto corrente intestato al testatore. Diversamente, dovrà ritenersi che il diritto sorto per effetto della delazione attribuisce alla legataria solo una pretesa, nei confronti del test\atore, a conseguire il versamento del predetto importo.

Invero, sul piano dell’efficacia si distinguono i legati ad effetti reali, che comportano l’immediata disponibilità del diritto legato nella sfera del beneficiario, dai legati ad effetti obbligatori, in relazione ai quali sorge in capo all’erede l’obbligo di separare l’oggetto di attribuzione dal patrimonio ereditario, mediante specificazione (art. 653 c.c.), ovvero di acquistarlo, per poi trasferirlo al legatario (art. 654 c.c.).

Nei cd. legati di specie o ad efficacia reale, delazione, vocazione e acquisto coincidono, salva la facoltà di rinunzia del legatario.Di tale fattispecie si occupa espressamente il legislatore, il quale al II co. dell’art. 649 c.c. prevede che “quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore”.

Per l’effetto, il legatario potrà immediatamente porre in essere atti di disposizione ed alienazione dei diritti legati; viceversa l’onerato (che di regola è l’erede) non potrà comportarsi uti dominus, essendo tenuto a consegnare quanto è oggetto del legato, né i creditori dell’onerato o i creditori ereditari potranno intraprendere azioni esecutive sui beni legati.

Per contro, in relazione al legato obbligatorio, occorre distingue il momento in cui il beneficiario acquista il diritto di credito alla prestazione (che, di regola, coincide con la delazione), dal momento in cui tale diritto trova piena soddisfazione (ciò che necessita dell'adempimento da parte dell'onerato).

La difficoltà di ricondurre la fattispecie de quaad una o all’altra categoria deriva dalle peculiarità dei rapporti bancari, che, per la loro “dinamicità”, mal si prestano ad essere cristallizzati in una disposizione testamentaria: ed invero, la stessa espressione impiegata dalla testatrice (“tutti i risparmi (saldo di conto corrente titoli vari libretti di risparmi) a me intestati presso qualsiasi istituto di credito e presso le Poste Italiane”) rivela la genericità ed indeterminatezza dell’oggetto del legato.

Per tale ordine di ragioni, il lascito di titoli e somme presenti sul conto corrente è stato tradizionalmente ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità alla categoria dei legati di genere, sul presupposto che l’indicazione del conto corrente sul quale sono depositate le somme legate risulta “formulata soltanto per suggerire all’erede o all’onerato un più facile modo di esecuzione del legato” (Cass., 3 maggio 1969, n. 1483).

Secondo una diversa tesi, il legato avente ad oggetto somme di denaro depositate sul conto corrente sarebbe riconducibile alla categoria di cui all’art. 654 c.c., secondo il quale “quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte”.  Secondo quest’interpretazione, avallata dalla Corte di Cassazione, il legato pecuniario è un legato di genere, laddove si evince che il testatore ha voluto riferirsi ai cespiti esistenti nel suo patrimonio al momento della sua morte (Cass., 3 maggio 1969, n. 1483).

Ancora, in analoga fattispecie, la Corte di Cassazione ha sostenuto che il legato di somma di denaro da prelevarsi da un libretto di risparmio al portatore si configurava come legato di cosa da prendersi da un certo luogo, con conseguente operatività dell’art. 655 c.c., poichè dal tenore letterario della disposizione era possibile evincere che il testatore aveva fatto riferimento al conto corrente quale “luogo” in cui si trovavano, al tempo della sua morte, le somme e i titoli oggetto di lascito (Cass., 4 giugno 1991, n. 6317): conseguentemente, l’acquisto si sarebbe perfezionato solo per il tramite dell’erede, ricadendo la fattispecie nella categoria dei legati ad effetti obbligatori.

Autorevole dottrina hamutato il tradizionale indirizzo, riconducendo la fattispecie in commento al legato di credito, che ha ad oggetto il trasferimento della titolarità del credito del de cuiusall’onorato. Si tratta di una fattispecie di legato ad efficacia reale immediata, che obbliga, invero, l’erede alla sola consegna di titoli di credito in favore del legatario, a norma dell’art. 658, II co. c.c.

A dirimere il contrasto insorto sul punto, è intervenuta la Suprema Corte, secondo la quale  “la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato (…) le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" (…) di attribuire non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento” (Cass. civ. n. 14358 del 2013).

Per l’effetto, si può affermare che la Fondazione ha acquistato l’immediata disponibilità dei titoli e delle somme presenti sul conto corrente intestato alla defunta sin dal momento della delazione, ovvero sia dal 31.7.2019.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale affermazione deve essere, tuttavia, correlata a quanto disposto dal 3° comma dell’art. 649 c.c., secondo il quale “il legatario ha l’onere di domandare il possesso della cosa legata all’erede anche quandone è espressamente dispensato dal testatore”.

Per contro, la legittimazione attiva del legatario è stata esclusa in relazione alla domanda di rilascio direttamente rivolta nei confronti del terzo: in questo caso, infatti, il Collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario di Milano ha negato la legittimazione attiva del legatario a domandare direttamente la consegna del legato, riconoscendo la legittimazione attiva in via esclusiva “all’originario cliente e ai suoi successori a titolo universale” (cfr. Collegio ABF di Milano, decisione del 13 luglio 2011, n. 1461).

Sul punto, deve tuttavia evidenziarsi un indirizzo minoritario della giurisprudenza di merito (Trib. di Taranto n. 2763/2013), il quale, pur rifacendosi alla massima della Corte di Cassazione, ha sostenuto che la volontà del de cuius di lasciare al beneficiario il saldo di conto corrente sottende non solo l’immediato trasferimento del denaro ma pure la “legittimazione a riscuotere la somma nei confronti della banca“. 

In conclusione, il legatario è legittimato a domandare, tanto in via stragiudiziale tanto in via giudiziale, il possesso del bene ed è tenuta a rivolgere la domanda all’erede : infatti, il legatario non può immettersi nella disponibilità del bene prima che abbia richiesto il possesso, nè può agire con le azioni a tutela del diritto nei confronti dei terzi (Cass. 8.9.1957, n. 3366; Cass. 10.11.1955, n. 3 717), potendo citare in giudizio tanto l'onerato tanto il terzo solo successivamente all’immissione nel possesso del bene.

Si precisa, infine, che il diritto di chiedere il possesso non è soggetto ad alcun termine prescrizionale, in quanto l’acquisto in capo al legatario è già avvenuto ipso iure, ai sensi dell'art. 649 c.c.: saranno comunque salvi i diritti dei terzi che hanno acquistato la cosa ai sensi dell'art. 1153 c.c. o usucapita, spettando al legatario un’azione di indennizzo.

Quanto alla proponibilità del ricorso monitorio per ottenere il pagamento di quanto devoluto, viene in rilievo la pronuncia della Corte di Cassazione n. 7082 del 22 giugno 1995, la quale rigettava il ricorso proposto dal legatario nei confronti dell’erede inadempiente sul presupposto – oggi confutato – che ogni legato pecuniario è un legato di genere.

Pertanto, tenuto conto che ad oggi la Cassazione ammette pacificamente l’efficacia reale del legato pecuniario, appare logico ammettere la proponibilità del ricorso monitorio da parte del legatario nei confronti dell’erede rimasto inerte.

Dott.ssa Arianna Ransini

Trainee Lawyer

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