Il matrimonio celebrato all’estero e il procedimento di separazione dei coniugi

Si analizza nel presente articolo la giurisdizione del Giudice italiano in materia di separazione consensuale di due cittadini dell’Unione Europea che hanno celebrato matrimonio all'estero.

Innanzitutto occorre premettere che il matrimonio celebrato all’estero può essere riconosciuto in Italia esclusivamente se viene trascritto in modo regolare presso il Comune italiano competente.

L’ufficio dello Stato civile estero deve emettere l’atto di matrimonio in originale che, una volta legalizzato e tradotto, deve essere presentato, da parte degli interessati, alla Rappresentanza diplomatico-consolare che, a sua volta, lo trasmetterà in Italia allo scopo della trascrizione nei registri di Stato civile del Comune competente.

Se non è possibile e si sceglie una via alternativa, si può presentare l’atto di matrimonio, legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza.

Per regolare le situazioni di questo genere, ossia che hanno elementi di estraneità con il nostro diritto, interviene il diritto privato internazionale.

In Italia la disciplina del “diritto applicabile” è situata nel titolo III della legge n. 218 del 1995, integrata dal Regolamento europeo 1259 del 2010.

La legge n. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) pone i criteri per individuare il diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri (art. 1).

La legge italiana in materia stabilisce che se un matrimonio è celebrato all’estero e trascritto nei registri dello stato civile italiano la richiesta di separazione va presentata al tribunale competente, ovvero quello dello Stato in cui la vita matrimoniale è localizzata.

Se la vita matrimoniale della coppia, quindi, è svolta prevalentemente in Italia le procedure per la richiesta della separazione dovranno essere regolate dalla legislazione Italiana.

La legge n. 218 del 31 maggio 1995, infatti, contiene anche alcune disposizioni relative ai rapporti di famiglia (Titolo III - Capo IV - artt. 26-37) e l’art. 3, nello specifico, stabilisce che, in caso di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, si applica “la legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio”  o, se questo non fosse possibile, la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta “prevalentemente localizzata. A ciò deve aggiungersi che lo stesso art. 3, al punto n. 2, stabilisce che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

Quanto detto sin ora in merito alla legge n. 218/1995 non completa il quadro della normativa vigente, poiché è necessario soffermarsi anche su quanto previsto, in materia di separazione personale e scioglimento del matrimonio, dalle norme dell’Unione europea.

A tal proposito bisogna considerare che nei procedimenti di separazione e divorzio tra coniugi cittadini dell’Unione europea, per l’individuazione del giudice competente, si applica il Regolamento n. 2201/2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale).

L’art. 3 del detto Regolamento prevede che sono competenti, in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui i due coniugi sono cittadini (o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del domicilio di entrambi i coniugi) o quelle nel cui territorio si trova:

- la residenza abituale dei coniugi o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

- la residenza abituale del convenuto o, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso (o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha in quel luogo il proprio domicilio).

Pertanto, ancorché́ il matrimonio sia stato celebrato in Paese estero, va affermata ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento n. 1259/2010 la giurisdizione del giudice italiano. Ciò perché, ai sensi della detta norma, è competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, l'autorità̀ giurisdizionale ove si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi (se uno di essi vi risiede ancora).

È utile aggiungere, per completezza, che la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è occupata del concetto di “residenza abituale” in relazione alla norma sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale. Secondo quanto sostenuto nella pronuncia relativa alla causa C-523/07, la residenza abituale corrisponde al luogo che denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare. Nella prospettiva della Corte di Giustizia, dunque, è compito della competente autorità giurisdizionale nazionale determinare la residenza abituale, tenendo conto delle circostanze peculiari di ogni singolo caso.

A ciò si aggiunga che anche le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15328 del 25 giugno 2010, hanno sottolineato come il concetto di residenza abituale debba essere inteso quale luogo in cui il soggetto ha fissato, con carattere di stabilità, il centro permanente e abituale dei propri interessi. La residenza, dunque, non deve essere intesa in senso meramente formale quale luogo anagrafico, quanto piuttosto quale residenza effettiva, da individuare nel luogo ove si svolge concretamente e continuamente la vita personale e lavorativa al momento della proposizione della domanda giudiziale.

Accertata la giurisdizione del Giudice italiano si chiede altresì di verificare se il procedimento di negoziazione assistita possa essere utilizzato per raggiungere una definizione consensuale delle condizioni di separazione personale delle parti.

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, le coppie che intendano separarsi o divorziare consensualmente possono prescindere dal deposito di un ricorso al giudice per intraprendere il procedimento – più snello – della negoziazione assistita da avvocati.

In una prospettiva di alleggerimento del carico di lavoro gravante sull’apparato giudiziario, il legislatore del 2014 ha infatti introdotto un canale alternativo di risoluzione della separazione e/o del divorzio, caratterizzato dalla sostituzione dell’attività del giudice con quella di due o più avvocati in funzione di garanti della correttezza e legalità della procedura negoziale intrapresa.

L'art. 6, comma 1, D.L. n. 132/2014 prevede che "la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970 e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio".Il comma 3 della stessa norma prevede, inoltre, che "l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio".

Il legislatore prevede la possibilità di ricorrere allo strumento della negoziazione assistita (art. 6, comma 2, D.L. n. 132/2014) sia in assenza di figli, sia in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970; figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Nell’ipotesi in cui non ci siano figli, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per i successivi adempimenti richiesti ai fini del conseguimento dell'efficacia dell'accordo.

Nell’ipotesi in cui ci sia la presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero non economicamente autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Il procuratore della Repubblica, dopo aver verificato la rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli, lo autorizza. Qualora invece il procuratore della Repubblica ritenga che l'accordo sia contrario all'interesse dei figli, egli ha l'obbligo di trasmetterlo, entro cinque giorni, al presidente del Tribunale che fissa, nei successivi trenta giorni, la comparizione personale delle parti.

Dott. Emanuele Giungi

(Trainee Lawyer)

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