La rinunzia all’eredità del minore

Nella presente trattazione si intende delineare la disciplina prevista per la rinuncia all’eredità da parte di un minore.

In primo luogo occorre rammentare quanto disposto dall’art. 320, comma 3, c.c., il quale dispone che “I genitori NON possonoalienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad ereditào legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare

Da tale norma si ricava che i genitori possono compiere autonomamente solo atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione risulta imprescindibile l’autorizzazione del giudice tutelare: in caso di mancanza di autorizzazione, infatti, è prevista l’annullabilità degli stessi e la connessa impossibilità di venire sanati neppure con una successiva autorizzazione.

In particolare l’art. 471 c.c., in tema di eredità devoluta a minori o interdetti, prevede come “non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374”.

Tale precetto normativo è giustificato dalla volontà del Legislatore di tutelare alcuni soggetti giuridicamente più deboli, quali i minori, i minori emancipati, gli inabilitati e gli interdetti e di non far gravare su di essi eventuali debiti assunti dal defunto.

Riepilogando, i genitori non hanno piena libertà di accettare, né tantomeno rinunciare, l’eredità in favore dei figli minori, occorrendo a pena di annullabilità dell’atto compiuto, l’autorizzazione del Giudice Tutelare competente, ossia quello del luogo in cui i minori hanno la principale sede dei propri interessi.

Atteso quanto sopra, al fine di ottenere l’autorizzazione alla rinuncia all’eredità del minore, i genitori devono prospettare al Giudice Tutelare una o più circostanze tali da fargli apparire evidenti le ragioni per le quali l’accettazione dell’eredità possa in qualche modo risultare dannosa per esso, quali ad esempio un’eredità gravata da numerosi debiti, ovvero priva di beni immobili.

Sotto altro profilo, le valutazioni di carattere morale operate dai genitori circa la rinuncia all’eredità del minore possono trovare accoglimento esclusivamente se supportate da altre condizioni oggettive atte a giustificare il rifiuto.

Il Giudice Tutelare che ravvisi un comportamento genitoriale teso a valorizzare maggiormente gli interessi morali del minore – per antonomasia volubili - a discapito di quelli patrimoniali, procederà alla nomina di un curatore speciale in favore del medesimo.

Sul punto il Tribunale di Milano, ha chiarito che “il giudice, nel suo prudente apprezzamento e dopo aver attentamente valutato le circostanze del caso concreto, può procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del minore ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all’incapace; tale nomina prescinde da un’istanza di parte e può essere disposta d’ufficio dal giudice, posto che, nelle procedure riguardanti i minori, il giudice può designare un rappresentante speciale di propria iniziativa tutte le volte in cui appaia necessario che sia un terzo a rappresentare il minore negli atti che lo riguardano, anche a causa della temporanea inadeguatezza dei genitori a prendere di mira e salvaguardare l’interesse primario dei figli”(Trib di Milano, sez. IX civ., decreto 15 maggio 2014, Pres. Servetti, rel. Rosa Muscio, in www.ilcaso.it).

Si allega modello del Tribunale di Milano per rinunciare all'eredita pervenuta al minore (v. doc. 1).

/Users/avvocato/Desktop/2 pareri Giungi e 2 Maggi per sito/MODELLO Ricorso per rinunciare all'eredita pervenuta al minore.pdf

Dott. Alessandro Maggi

(Trainee Lawyer Qualified)

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