L’accertamento fiscale con adesione: quale è la procedura?

Si trattano le modalità, riconosciute al contribuente, di definizione dell’accertamento fiscale.

Nel caso concreto, l’Agenzia delle Entrate inviava al Sig. Tizio un accertamento fiscale intimando a costui il pagamento della differenza dell’imposta di registro versata per la compravendita dell’immobile sito nel Comune di Paperopoli, maggiorata di sanzione pecuniaria e interessi.

  1. La prima possibilità consente di definire l’intero accertamento, ai sensi dell’art. 15 d. lgs. n. 218/1997, rinunciando alla presentazione del ricorso (p.to 4).

In questo caso, il contribuente ottiene l’agevolazione pagando l’importo comprensivo delle imposte dovute, delle sanzioni ridotte così ad un terzo, e degli interessi. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione, oppure fino a 8 rate trimestrali di pari importo.

In caso di rateizzazione, il versamento della prima rata o dell’unica rata, deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso (60 giorni) e la relativa ricevuta di pagamento deve essere consegnata, o inviata, entro 10 giorni all’Ufficio territoriale che ha emesso l’accertamento.

Sull’importo delle rate successive alla prima, che andranno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre, sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione (art. 8 d.lgs. n. 218/1997).

Nel caso di specie, quindi, il contribuente può definire l’intero accertamento ottenendo la riduzione delle sanzioni a un terzo. In caso di rateizzazione il contribuente deve comunicare all’Ufficio competente il numero di rate scelto.

  1. La seconda possibilità consente di definire le sole sanzioni, ai sensi dell’art. 17 d. lgs. n. 218/1997, rinunciando alla definizione agevolata dell’intero accertamento, ma riservandosi la possibilità di impugnare l’accertamento solo per le maggiori imposte.

In tal caso, il contribuente ottiene la riduzione delle sanzioni ad un terzo purché effettui il versamento dell’intero importo entro il termine per presentare il ricorso (60 giorni). La ricevuta del pagamento deve essere inviata, o consegnata, all’Ufficio territoriale che ha emesso l’accertamento entro 10 giorni dal versamento.

Nel caso di specie, quindi, il contribuente paga le sole sanzioni ottenendo una riduzione a un terzo. Il pagamento deve avvenire entro il termine per presentare ricorso che decorre dalla data di notifica dell’atto di accertamento. La ricevuta di pagamento deve essere consegnata, o inviata, all’Ufficio territoriale entro 10 giorni. Tale procedura lascia impregiudicata la possibilità di proporre ricorso per le maggiori imposte.

  1. La terza possibilità consente di poter presentare un’istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 218/1997, qualora il contribuente non voglia avvalersi della procedura di definizione per l’intero importo, o non intenda presentare ricorso. È possibile avvalersi della istanza suddetta anche qualora si siano definite le sole sanzioni a mezzo della procedura di cui al punto 2.

Tale procedura consente l’instaurazione del contradditorio con l’Ufficio territoriale con cui vengono valutati gli elementi comprovanti le ragioni fatte valere dal contribuente.

In ogni caso, le sanzioni sono ridotte ad un terzo.

L’istanza va presentata entro i termini di presentazione del ricorso in carta libera, indicando le generalità e i recapiti del contribuente. La presentazione della prefata istanza sospende i termini per presentare ricorso per 90 giorni.

Si rammenti che la successiva impugnazione dell’atto comporta la rinuncia all’istanza di adesione.

La procedura può avere tre differenti esiti:

  • adesione con accoglimento: attraverso l’adesione l’accertamento diviene definitivo, restando successivamente preclusi l’impugnazione da parte del contribuente e, in linea generale, i provvedimenti d’integrazione o modifica da parte dell’Ufficio;
  • adesione con rigetto: in caso di mancata adesione, il contribuente e l’Amministrazione finanziaria non concordano nella determinazione della pretesa tributaria e l’adesione non si perfeziona. La negativa conclusione del procedimento non incide sul periodo di sospensione dei termini per ricorrere;
  • archiviazione: si verifica qualora l’Amministrazione finanziaria, riscontrando le argomentazioni del contribuente, archivi l’atto di accertamento per totale erroneità dei presupposti su cui lo stesso si fonda. L’archiviazione ha la stessa efficacia di un provvedimento in autotutela.

Nel caso di specie, quindi, il contribuente può definire l’accertamento presentando un’istanza (in carta libera, contenente le generalità e i recapiti) all’Ufficio territoriale che ha emesso l’accertamento entro i termini per presentare ricorso. Tale procedura consente l’instaurazione del contradditorio con l’Ufficio de quo. In quella sede il contribuente potrà produrre specifica documentazione finalizzata a provare il modusin cui è stato determinato il valore del terreno in sede di compravendita rispetto alla valutazione effettuata dall’Ufficio.

La presentazione dell’istanza sospende i termini per presentare ricorso per 90 giorni ma non sospende i termini per la riscossione.

  1. La quarta possibilità consente di impugnare l’avviso di accertamento alla Commissione Tributaria Provinciale competente, ai sensi dell’ 21, comma 1, del Dlgs n. 546/1992 con ricorso l’avviso di accertamento entro 60 giorni dalla data di notifica dell’accertamento.

Per le controversie di valore inferiore a 50.000,00 euro il ricorso produce gli effetti di un reclamo al cui interno può essere contenuta una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa debitoria. L’istituto del reclamo ha lo scopo di risolvere la vertenza senza ricorrere al giudice al fine di garantire al contribuente tempi brevi e certi dall’Agenzia.

La presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni dei termini per la riscossione e per il pagamento delle somme dovute al fine di consentire lo svolgimento della procedura di reclamo/mediazione. Decorso il predetto termine senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che si sia conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione. Diversamente, ove venga raggiunto un accorto in fase di reclamo/mediazione la sanzione è ridotta del 35%.

Trascorsi i 90 giorni il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale.

Nel caso di specie, quindi, il contribuente può proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti.

Dott. Alessandro Maggi

Trainee Lawyer

Dott.ssa Rosita Gimondo 

Trainee Lawyer

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