L’arbitrato: cos’è e come funziona

L’Arbitrato, disciplinato agli artt. 806-840 del codice di procedura civile, è una modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie mediante l’affidamento delle medesime a un soggetto terzo, l’ arbitro, oppure a più soggetti terzi, gli arbitri che formeranno il collegio arbitrale.

L’arbitrato è la realizzazione del principio dell’autonomia privata che consente ai privati di autoregolamentare i propri interessi personali e patrimoniali mediante negozi giuridici e di consentire loro la devoluzione di determinate controversie ad arbitri, anziché alla giurisdizione dello Stato.

La scelta di devolvere la propria controversia a soggetti terzi, e non appartenenti alla giurisdizione statale, avviene attraverso la convenzione d’arbitrato, la quale può avere la forma di compromesso, se la controversia è già sorta, o di clausola compromissoria, se è relativa a controversie che potranno nascere tra le parti. Inoltre, l’art. 808 c.p.c. stabilisce che la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto alla quale si riferisce.

L’art. 806 c.p.c. sancisce che le parti possono far decidere le controversie tra loro insorte da arbitri, purché non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Il legislatore dunque sottrae al giudizio arbitrale due categorie di controversie: quelle sorte su diritti indisponibili quali diritti privatissimi o della personalità e le liti che per espresso divieto di legge non possono essere devolute ad arbitri. Rimangono a giudizio di arbitrato i diritti patrimoniali in generale come il diritto di proprietà e di obbligazione (P. Sangalli, Le materie arbitrabili, in www.diritto24.ilsole24ore.com, 2014).

La volontà delle parti deve essere fatta per iscritto, a pena di nullità.

Nella prassi  si distinguono l’arbitrato rituale e l’arbitrato irrituale: il primo è disciplinato dal codice di procedura civile, mentre la disciplina del secondo è rimessa alla volontà delle parti. Infatti, l’art. 808 terc.p.c. stabilisce che le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, decidere che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale, in deroga a quanto stabilito dall’art. 824bisc.p.c..

A) Arbitrato rituale.

Il Tribunale di Roma, sez. impresa, 26/01/2018 n. 1885 sancisce che  attraverso l’arbitro rituale le parti vogliono si pervenga ad un «lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale».

Exart. 809 c.p.c., le parti nella convenzione arbitrale, devono nominare uno o più arbitri, purché in numero dispari. Ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’arbitro o gli arbitri nominati e la invita a nominare i propri; la parte invitata alla nomina deve notificare per iscritto, nei 20 giorni successivi, le generalità della sua scelta (art. 810 c.p.c.).

Gli arbitri, a loro volta, sono tenuti ad accettare per iscritto la nomina attraverso la sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione.

Le parti devono determinare anche la sede del rito: nel caso contrario ciò verrà deciso dagli arbitri. Se né le parti né gli arbitri hanno deciso la sede dell’arbitrato, essa sarà il luogo in cui è avvenuta la stipula della convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova in territorio italiano, la sede sarà a Roma.

Secondo l’ art. 816 bisc.p.c. le parti possono stabilire  nella convenzione d’arbitrato le norme che gli arbitri sono tenuti a osservare, se ciò non è avvenuto, gli arbitri godono di una libertà di regolamentazione del svolgimento del giudizio nel rispetto, però, del principio del contradditorio e dell’imparzialità del giudice. Tale articolo, infatti, garantisce una libertà di forme che esonera dal rispetto dei paletti posti dal codice di rito.

Per quanto concerne l’istruzione probatoria l’art. 816terc.p.c. individua quali mezzi di prova la testimonianza, la consulenza tecnica e la possibilità di richiedere alla PA le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione. Tuttavia le parti possono decidere le regole per tale fase del procedimento, la quale può essere solo eventuale.

La pronuncia degli arbitri, chiamatasi lodo, deve avvenire entro il termine stabilito dalle parti oppure, ex art. 820 c.p.c., nel termine di 240 giorni dall’accettazione della nomina.

 Gli arbitri, esaminati gli elementi rilevanti della controversia emersi dagli atti e dai documenti prodotti nel corso del procedimento, accolgono o respingono le richieste formulate dalle parti in base a motivazioni di diritto, salvo il caso in cui le parti abbiano deciso per iscritto che essi si pronuncino secondo equità, ovvero elaborando nuove soluzioni non ottenibili nemmeno con tecniche interpretative avanzate ( F. Festi, L’arbitrato di equità, in  Arbitrato, ADR, Conciliazione, Zanichelli, p. 143).

Il lodo è deliberato a maggioranza degli arbitri e deve contenere: il nome degli arbitri, l’indicazione della sede dell’arbitrato, l’indicazione delle parti, l’indicazione della convenzione d’arbitrato e delle conclusioni delle parti, l’esposizione sommaria dei motivi, il dispositivo e la sottoscrizione datata degli arbitri.

Il D.Lgs. 40/2006 ha introdotto l’art. 824 bisc.p.c., secondo il quale il lodo dell’arbitrato rituale ha gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, sebbene esso sia pronunciato da soggetti privati e sia espressione della mera autonomia negoziale delle parti.

 È necessario, affinché la parte voglia far eseguire il lodo, che esso sia depositato, con l’atto contenente la convenzione d’arbitrato, nella cancelleria del Tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato.

Il lodo, infine, è soggetto all’impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo e vengono proposti indipendentemente dal deposito del medesimo.

B) Per quanto concerne l’ arbitrato irritualele parti intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, «mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà» (Tribunale di Roma, sez. impresa, 26/01/2018 n. 1885. Della stessa portata Corte Cass. civ., sez. I, 18/11/2015, 23629). Inoltre, secondo la sentenza n. 1885/2018, l’arbitrato previsto da una clausola compromissoria che «enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso», è di natura irrituale.

Per determinare, tramite la clausola compromissoria, se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale bisogna interpretare ex l’art. 1362 c.c. e, dunque, «fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto» (Corte Cass. civ. sez. II, 10/05/2018,  n. 11313).

Nell’arbitrato irrituale il lodo, in virtù del carattere privatistico di tale arbitrato, acquisisce valore contrattuale e la decisione dei giudici equivale all’espressione delle parti (Corte Cass. civ., sez. I, 18/11/2015,  n. 23629). A differenza del lodo rituale, il quale può ottenere l’esecutorietà con l’omologazione, l’attuazione di quanto giudicato con il lodo irrituale è rimesso al buon comportamento delle parti.

Il lodo irrituale, o contrattuale, è annullabile ex art. 808 ter c.p.c. per vizi del patto compromissorio; mancato rispetto dei limiti oggettivi dello stesso, a cui non è estranea neppure la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione delle forme e dei modi di nomina degli arbitri stabiliti convenzionalmente dalle parti; incapacità legale di agire di chi ha ricevuto il mandato ad arbitrare; disattenzione da parte degli arbitri delle regole pattizie imposte come condizione di validità del lodo; mancato rispetto del principio del contradditorio.

A titolo meramente esemplificativo si sottopone all'attenzione l'ipotetico caso di parti che hanno pattuito di risolvere le loro eventuali controversie mediante una procedura arbitrale di carattere rituale amministrata secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano ed Internazionale dell’Ordine degli avvocati di Milano.

Le parti nella clausola compromissoria decidono che la controversia sarà giudicata da un Arbitro unico che dovrà decidere secondo diritto.

Tale arbitrato, dunque, sarà disciplinato dal citato Regolamento. In particolare modo:

1) l’art. 4 prevede che la domanda di arbitrato sia sottoscritta personalmente dalla parte o dal suo difensore munito di procura e deve contenere: il nome e il domicilio dell’attore, le precisazioni sulla natura dell’arbitrato e sulla pronuncia secondo diritto o equità, l’oggetto e le ragioni delle controversia con le domande che intende svolgere, l’indicazione del valore economico delle domande, le indicazioni sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta, il nome e il domicilio del convenuto/i, la convenzione d’arbitrato, i documenti e l’elenco degli ulteriori mezzi di prova a sostegno della domanda e la procura.

2) La domanda di arbitrato viene notificata dall’attore al convenuto e, entro 10 giorni dal perfezionamento della notifica, l’attore deve depositare un esemplare originale della domanda di arbitrato, unitamente ai documenti allegati e la prova del perfezionamento della notifica. Il deposito deve essere eseguito presso la Segreteria Arbitrale, ovvero a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o PEC. Le copie di tali documenti devono essere pari a quanti sono gli Arbitri, nel nostro caso di specie saranno due copie in virtù dell’elezione di un solo Arbitro.

3) Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato il convenuto deve notificare all’attore una memoria di risposta prendendo posizione sulle domande dell’attore, esporre le proprie difese, allegare tutti i documenti utili, nonché l’elenco degli eventuali mezzi di prova. Il convenuto potrà presentare anche eventuali domande riconvenzionali.

4) Entro 10 giorni dal perfezionamento della notifica all’attore, il convenuto deve depositare tutti i documenti inviati alla controparte con la prova del perfezionamento della notifica presso la Segreteria Arbitrale.

5) L’art. 7 Reg. stabilisce che la nomina dell’Arbitro unico deve avvenire entro 15 giorni dal perfezionamento della notifica della memoria di risposta del convenuto e comunicato via PEC alla Segreteria Arbitrale.

In mancanza, l’Arbitro unico verrà nominato dal Consiglio Arbitrale Forense.

Nel caso in cui la domanda sia proposta da più parti o nei confronti di più parti, sarà il Consiglio Arbitrale a nominare direttamente l’Arbitro unico.

L’arbitro è tenuto ad accettare la nomina entro 10 giorni unitamente ad una dichiarazione di indipendenza.

La sede dell’arbitrato viene stabilita nella clausola compromissoria, nel nostro caso la sede è Milano, e le udienze si svolgono presso gli uffici della Camera Arbitrale Forense in via Freguglia n. 14.

Il procedimento arbitrale, salvo quanto previsto dalle parti nella clausola compromissoria, viene regolato dall’Arbitro unico, nel rispetto del principio del contradditorio.

6) La prima udienza di comparizione delle parti viene fissata dall’Arbitro al momento della sua accettazione dell’incarico e a non meno di 60 giorni da tale momento. In questo momento l’Arbitro assegna all’attore sino 30 giorni prima dell’udienza, per il deposito di memoria contenente la compiuta formulazione delle domande ed eventuali allegati, al convenuto sino a 10 giorni prima dell’udienza per il deposito della memoria difensiva contenente le eventuali domande riconvenzionali.

7) L’art. 16 Reg. ammette che l’Arbitro, in qualsiasi momento della procedura, avvii un tentativo di conciliazione, la quale se va a buon fine esonera dalla pronuncia del lodo.

I termini fissati dal Regolamento sono perentori e si intendono rispettati mediante il deposito degli atti presso la Segreteria Arbitrale entro le ore 13:00 del giorno in cui scade il termine, ovvero del primo giorno utile se la scadenza avviene di sabato o domenica.

8) L’art. 23 Reg. stabilisce che l’Arbitro, prima della pronuncia del lodo, dichiara chiusa l’istruttoria e invita le parti a depositare memorie conclusionali e di replica, inoltre può decidere per la fissazione di un’udienza di discussione orale.

Il lodo definitivo, che può essere pronunciato di diritto o di equità a seconda di quanto stabilito nella convenzione arbitrale, nel nostro caso di specie di diritto, viene emesso entro 180 giorni dalla prima udienza del procedimento arbitrale.

Il termine per la pronuncia del lodo si intende rispettato con il deposito dello stesso presso la Segreteria Arbitrale, la quale provvede a comunicare l’avvenuto deposito alle parti. 

In conclusione si ritiene l'Arbitrato una delle più efficienti modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie stragiudiziali, sebbene non particolarmente economico.

Dott.ssa Giulia Sari

Trainee Lawyer

 

 

 

 

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