Nel processo ordinario si può richiedere l’abbreviazione dei termini di comparizione?

Gentile Lettore,

si vuole oggi approfondire una fattispecie giuridica assai frequente nella gestione dei recuperi dei crediti.

Si pensi, infatti, alla strumentale ed infondata opposizione a decreto ingiuntivo con indicazione di un termine a comparire lunghissimo: che rimedio ha l'opposto creditore innanzi a tale circostanza?

Il nostro Studio ha diverse volte affrontato tale problematica, depositando l'istanza ex art. 163-BIS, comma 3, c.p.c. e 70 Disp. Att: presupposto essenziale e prodromico a tale adempimento è, si badi, la costituzione in giudizio.

Infatti l’art. 163-bis c.p.c. prevede che tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell’attore e con decreto motivato in calce dell’atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

L’art. 70 disp. att. c.p.c. dispone inoltre che l’istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell’articolo 163-bis ultimo comma del codice, è proposta con ricorso diretto al presidente del tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al presidente di questa. Il decreto del presidente, scritto in calce al ricorso, fissa l’udienza di prima comparizione e deve essere comunicato  insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il decreto e il ricorso devono essere notificati personalmente in un congruo termine stabilito dal presidente. Se all’udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione o della notificazione, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima comparizione. In tal caso deve essere osservato per la comunicazione lo stesso termine stabilito nel comma precedente; per la notificazione alle parti non costituite il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine congruo.

Si allega un modello sintetico e chiaro ad uso degli operatori di diritto: istanza anticipazione udienza 163 bis cpc

Buona lettura! 

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