Sul pignoramento del conto cointestato: profili operativi.

Si vuole oggi descrivere la procedura da osservare in caso di pignoramento su un conto cointestato.

Si procede per punti.

1) Disciplina del conto corrente cointestato

Il conto corrente cointestato è un conto a deposito che permette, soprattutto all’interno di un contesto familiare, di condividere lo stesso patrimonio bancario.

Esistono fondamentalmente due diverse tipologie di conto corrente cointestato: il conto a firma disgiunta e il conto a firma congiunta.

Il primo tipo, di gran lunga più diffuso, prevede che sul conto possano operare a pieno titolo tutti i soggetti aventi pari diritti sul conto, senza la previa approvazione degli altri.

Il secondo, invece, richiede la presenza di tutti i cointestatari per ogni operazione (compresi il prelievo di denaro contante, l’emissione di assegni o la disposizione di bonifici).

In generale, però, la disciplina del conto cointestato è contenuta nell’art. 1854 c.c., il quale prevede che “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Tale solidarietà, attiva e passiva, si giustifica in relazione al fatto che il conto cui si riferisce è unico; pertanto, deve considerarsi come unico il rapporto debitorio e creditorio che ne deriva.

Alla luce di quanto detto finora appare evidente la possibilità di pignorare un contobancario che sia cointestato al debitore unitamente ad altra persona estranea alla procedura esecutiva.

Nei punti che seguono vedremo esattamente in cosa consiste il pignoramento di un conto corrente cointestato e la procedura che il creditore deve seguire in questi casi.

2) Il pignoramento di un conto corrente cointestato

Nell’ipotesi in cui il conto corrente sia cointestato al debitore unitamente ad altra persona estranea alla procedura esecutiva, il creditore può ugualmente procedere al pignoramento sulla base dell’art. 599, comma 1, c.p.c.

Tale dispositivo, infatti, stabilisce espressamente che “possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore”.

Sulla base di una simile normativa, risulta evidente che un conto corrente cointestato può essere pignorato al pari di quello ordinario.

Altra questione fondamentale riguarda l’ammontare delle somme che possono essere sottoposte a pignoramento in un conto corrente cointestato.

In simili casi, infatti, il pignoramento non riguarda l’intero ammontare delle somme depositate sul conto corrente, ma soltanto la quota del credito spettante al debitore.

Ma qual è la quota che spetta al debitore?

L’art. 1298 del Codice Civile prevede che “nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”. Per esemplificare nella ipotesi più semplice di due soli cointestatari, la quota di ciascuno si presume del 50%; si tratta di mera presunzione semplice superabile con prova contraria.

Sul punto, giova ricordare quanto statuito dalla Suprema Corte in materia, per cui “la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, ma tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (Cass. civ. sez. II, 29 aprile 2019, n. 11375, in Diritto & Giustizia).

Nonostante il pignoramento da parte del creditore particolare di uno degli intestatari possa colpire soltanto la quota di sua spettanza, la banca terza pignorata è tenuta a vincolare l’intero saldo positivo e non solo la quota dell’esecutato.

I problemi relativi ai limiti di pignorabilità del credito spettante al debitore esecutato, infatti, devono essere risolti dal Giudice Esecutivo che provvederà all’assegnazione della quota spettante dell’esecutato.

In conclusione, in caso di conto cointestato il creditore procedente potrà pignorare esclusivamente la quota spettante al debitore pignorato, la quale si presume uguale a quelle degli altri cointestatari del conto (art. 2198 c.c.).

3) Procedura da seguire

Come abbiamo già detto, nella circostanza in cui il pignoramento abbia ad oggetto un conto corrente cointestato e il debitore sia solo uno dei contestatari, la banca è comunque tenuta a vincolare l’intera somma precettata aumentata della metà senza tener conto della presunzione di comproprietà tra i cointestatari.

L’istituto di credito, nel rendere la dichiarazione, dovrà infatti dare atto dell’esistenza del rapporto cointestato di modo che il creditore si attivi ai sensi dell’articolo 599 comma 2.  Tuttavia, come frequentemente accade, la richiesta del creditore alla Banca di conoscere gli estremi identificativi del cointestatario non pignorato, subisce un arresto dovuto ai primari doveri di riservatezza intercorrenti nel rapporto banca-cliente; arresto superabile dietro apposita e doverosa autorizzazione giudiziale volta a conoscere i dati del cliente cointestatario del rapporto pignorato

In tali casi, del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice” (art. 599 comma 2 c.p.c.).

Il contenuto di un simile avviso è disciplinato dall’art. 180 comma 1 disp. att. c.p.c. secondo il quale “l'avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'articolo 599 secondo comma del codice deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L'avviso è sottoscritto dal creditore pignorante.

Ricevuto l’avviso del pignoramento da parte del creditore pignorante, il terzo cointestatario potrà far valere le proprie ragioni circa la propria quota di spettanza delle somme pignorate, tramite l’opposizione ex art. 619 c.p.c. (c.d. opposizione di terzo).

Possiamo concludere, dunque, che in caso di conto cointestato il creditore non solo deve notificare l’atto di pignoramento al cointestatario debitore e all’istituto di credito, ma deve altresì notificare l’avviso di pignoramento ex art. 599 c.p.c. agli altri cointestatari

Dott. Francesco De Grandi

 

 

 

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