Sulla richiesta di sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo in materia di lavoro.
Si analizza il caso di un ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo concesso con clausola di provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. in favore della lavoratrice nei confronti del proprio ex datore di lavoro con cui si chiedeva la sospensione per gravi motivi dell’esecutività del provvedimento monitorio.
L’art. 649 c.p.c. prevede che durante il giudizio di opposizione, quando ricorrono gravi motivi, l’opponente può fare istanza al giudice per sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
Di seguito vengono esaminati i presupposti per i quali, a fronte della concessione della clausola di provvisoria esecutività del provvedimento monitorio sin dalla fase sommaria inaudita altera parte, il debitore opponente possa ottenere la sospensione provvisoria dello stesso ai sensi dell’art. 649 c.p.c.
Secondo un consolidato indirizzo interpretativo, condiviso anche in dottrina, il potere discrezionale di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto concessa a norma dell’art. 642 c.p.cp., trattandosi di provvedimenti di natura genericamente cautelare, va esercitato, sotto il profilo della richiamata ricorrenza di gravi motivi, valutando il periculum in mora, ossia il pregiudizio che potrebbe risentire l’opponente dall’esecuzione del decreto prima della pronuncia sul merito, e il fumus boni iuris, ossia la fondatezza o la plausibilità delle ragioni poste in opposizione dal debitore ingiunto (v., ex multis, Trib. Parma 11 marzo 2004, in Giur. it., 2004, 2321; Trib. Pescara, sez. lav., 12 febbraio 2013, n. 125).
Su questo punto, si ritiene doveroso richiamare un attento orientamento dottrinale secondo cui” se l'istanza di sospensione non adduce elementi che rilevano la fondatezza dell'opposizione e l'infondatezza della pretesa creditoria, il pregiudizio al quale l'esecuzione forzata espone il patrimonio del debitore non è di per sé rilevante (...)” (cfr. CATALDI, Il procedimento monitorio e l’opposizione a decreto ingiuntivo, p. 484).
Pertanto, unico elemento indispensabile per la richiesta diviene, come è evidente, l'accertamento del fumus boni iurisdell'opposizione, intesa come grave incertezza probatoria sui fatti costitutivi del diritto azionato quale possa risultare a seguito dell'opposizione: in definitiva, essi sussistono allorquando, nonostante il peculiare valore delle prove scritte addotte per conseguire la clausola ex art. 642 c.p.c., la contestazione del debitore, o la sua complessiva attività assertiva e probatoria, abbia fatto venir meno il fumus boni iuriso comunque la prova del buon diritto del creditore (Trib. Milano 9 aprile 2005, in Giur. dir., 2005, 37; Trib. Ferrara 9 agosto 2004, in Arch. nuova proc. pen., 2005, 2, 527). È il caso classico del disconoscimento della firma apposta sul titolo di credito posto a base del decreto; o dell'eccezione di prescrizione del titolo di credito azionato; ovvero il caso in cui il decreto per oneri condominiali sia stato seguito dalla sospensiva, in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c., della delibera di approvazione del rendiconto e del piano di riparto sulla cui base esso era stato concesso.
Secondo questo orientamento, il requisito del fumus boni iurispriva di rilevanza, ai fini della richiesta di sospensione, la mera affermazione dell'eventuale danno che l'esecuzione del decreto ingiuntivo potrebbe portare al patrimonio del debitore ingiunto, anche in relazione alle difficoltà di ripetere dal creditore la somma o il bene oggetto dell'esecuzione, nel caso in cui l'opposizione si rilevasse fondata.
Non si possono, quindi, condividere quelle interpretazioni che valorizzano l'eventuale pregiudizio che potrebbe derivare al debitore dall'esecuzione stessa, anche senza tener conto della fondatezza delle ragioni del creditore (Trib. Crema 3 luglio 1981, in Banca borsa tit. cred., 1982, II, 311); né, più in generale, dovrebbe rilevare il pericolo che l'esecuzione possa arrecare al debitore un danno irreversibile, cioè senza garanzie di adeguato risarcimento, nel caso sia poi riconosciuta fondata l'opposizione (Garbagnati, I procedimenti di ingiunzione e per convalida di sfratto, Milano, 204 ss.).
Oltre che per gravi motivi, la provvisoria esecuzione può essere sospesa anche per ragioni relative alla legittimità della concessione del decreto.
In questo senso, con ordinanza del 5 marzo 2020,il Tribunale di Velletri ha confermato, mediante un’argomentazione logica pur non direttamente desumibile dalla formulazione letterale dell’art. 649 c.p.c., che la sospensione dell’esecuzione provvisoria può essere concessa anche ove il decreto sia stato emanato nella fase sommaria in difetto dei presupposti richiesti ovvero sia stato munito della clausola di provvisoria esecutività in mancanza delle condizioni necessarie, cioè a dire dei presupposti a tal fine richiesti dall'art. 642 c.p.c. (Tribunale Velletri, 05 marzo 2020, sez. II, in Ilprocessocivile.it, fasc., 4 MAGGIO 2020, pag., nota a sentenza di Rosaria Giordano - Magistrato presso l'ufficio del Massimario della Cassazione).
Inoltre, secondo un’argomentazione logica sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, il giudice istruttore non può sospendere l’esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649, se potrebbe concederla in presenza delle condizioni previste dall’art. 648 c.p.c.
L’art. 648 c.p.c. prevede che “il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione,può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali”.
Ebbene – secondo tale argomentazione – il giudice istruttore non può concedere la sospensione dell’esecuzione provvisoria se valuta che l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, perché in tal caso sussisterebbero i presupposti per concedere l’esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione ai sensi dell’art. 648 c.p.c.
Sul rapporto esistente tra l’articolo 649 c.p.c. e l’articolo 648 c.p.c. si è pronunciato il Tribunale di Verona, secondo cui “...la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. non preclude la possibilità per il creditore di chiedere nuovamente la concessione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per cui, ove sussistano i presupposti per l'adozione di questo secondo provvedimento, non può essere adottato il primo.....”(Tribunale Verona, 07 maggio 2002 Soc. Il Rovere c. Soc. Eurobisiness e altro Giur. merito 2003, 48)
Altra giurisprudenza di merito, con valenza pressoché identica, ha affermato che “....poiché il potere di revocare ai sensi dell'art. 649 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto deve coordinarsi con quello di concedere al medesimo l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c., il giudice istruttore non potrà esercitare il primo in presenza delle condizioni per l'esercizio del secondo...”(Tribunale Alessandria, 13 maggio 1997 Mortara c. Banca pop. Novara Giur. it. 1998, 54 nota ZIINO).
Per esigenza di completezza si richiama anche l’orientamento giurisprudenziale opposto, secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l’istanza proposta ai sensi dell’art. 649 c.p.c. non può essere intesa né come volta ad un riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. dell’art. 642 c.p.c., né come implicante la valutazione circa la ricorrenza, in negativo, dei presupposti di cui all’art. 648 c.p.c. Pertanto, secondo questo diverso orientamento, i “gravi motivi” posti a fondamento della (pur discrezionale) sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, devono concernere solo il pericolo che l’esecuzione forzata dello stesso possa danneggiare in modo grave il debitore, con necessario riferimento alla verosimiglianza della fondatezza dell’opposizione (Tribunale di Asti, dott.ssa Monica Mastrandrea, 24/2/2016).
Avv. Emanuele Giungi
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