Sull’obbligo di vidimazione dei libri contabili come condizione necessaria per accoglimento della domanda per emissione di decreto ingiuntivo

Si vuole oggi affrontare la questione relativa all'obbligo di vidimazione dei libri contabili quale condizione per l'emissione di decreto ingiuntivo.

In merito alle condizioni di ammissibilità previste dalla legge per ottenere un decreto ingiuntivo si fa rilevare che la parte creditrice per ottenere un decreto ingiuntivo deve verificare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ovvero, il suo credito deve avere ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, una determinata quantità di cose fungibili, o il credito deve avere ad oggetto la consegna di una cosa mobile determinata, inoltre, la parte creditrice deve essere in possesso di un documento scritto che dia prova del suo diritto di credito.

La sua disciplina è contenuta nell’art. 633 del c.p.c., il quale prevede che:

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta;

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.”.

Alla luce di quanto stabilito nell’articolo appena menzionato, è opportuno esaminare la disposizione secondo cui il diritto di credito deve risultare da prova scritta.

La prova scritta, intesa quale condizione diammissibilità della domanda di ingiunzione, consiste in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria. In tal senso sono idonei a costituire prova scritta gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate e vidimate, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie quando tenute con l’osservanza delle norme previste per tali scritture.

Così come previsto dall’art. 634 c.p.c., il quale prevede che:

Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”

Alla luce dell'introduzione della c.d. fatturazione elettronica è legittimo chiedersi se è ancora in vigore l’obbligo di vidimazione delle scritture contabili quali fatture come condizione di ammissibilità per la concessione di un decreto ingiuntivo.

A seguito dell’obbligo di emissione delle fatture elettroniche, introdotto in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019, le stesse sono emesse tramite il Sistema di Interscambio (Sdi), che genera documenti informatici autentici e non modificabili, si tratta, quindi, di duplicati informatici e non di mere copie informatiche. Proprio per queste caratteristiche l’art. 1, co. 3-ter, D. Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emettere in via esclusiva fatture mediante il Sdi siano esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972.

La giurisprudenza considera le fatture elettroniche titoli idonei per l’emissione in favore di chi le ha emesse, di un decreto ingiuntivo, senza quindi l’obbligo di deposito dei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972. (Tribunale di Verona,R.G. n. 10221/2019, in www.il caso.it).

Secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l’obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi previsti dall’art.634 comma 2, c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è illogico pensare che un’impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l'obbligo di utilizzare.

Sulla base di quanto appena esposto si può sostenere che le fatture elettroniche siano prove scritte idonee, anche in mancanza di apposita vidimazione, per l’ottenimento del decreto ingiuntivo emesso dal giudice.

Di diverso avviso si segnalano pronunce che ritengono non sufficiente ai fini della prova scritta la produzione delle sole fatture elettroniche, senza la vidimazione.

Il nostro studio ha affrontato tale dibattito nel corso di una procedura monitoria incardinata presso il Tribunale di Milano ove il Giudice richiedeva l'integrazione della documentazione: si produce la pronuncia richiesta produzione documentale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condividi

Articoli recenti

Archivi

Tags